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Anche per l’istanza di divorzio presentata congiuntamente e’ necessario l’avvocato. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n.26365 del 7 dicembre 2011. Respinta la tesi secondo cui la difesa di un avvocato non sarebbe necessaria perche’ la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione. ma la domanda congiunta non implica la consensualita’ dello scioglimento: e’ il tribunale che decide dopo aver verificatro l’esistenza dei presupposti di legge, per cui la difesa e’ sempre necessaria. Il provvedimento del giudice che scioglie il matrimonio ha carattere decisorio e incide sullo status delle parti e l’obbligo di difesa tecnica sussiste anche in procedimenti di natura volontaria.
Divorzio. Cassazione: sempre necessario l’avvocato
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