Di Umberto Buzzoni – direttore IL CONSUMATORE
A Marino, in provincia di Roma, nel quartiere Cava dei Selci, l’Acea ha staccato l’acqua ad un utente moroso che non avrebbe pagato bollette che, a dire dell’utente, sono da capogiro.
Poteva farlo?
Ecco un articolo del quotidiano LA PROVINCIA in cui si tratta l’argomento e si fa riferimento ad una sentenza del Tribunale di Frosinone che fa riferimento proprio ad un analogo episodio riferito all’ACEA.
Il regolamento del servizio idrico non è stato mai approvato secondo le procedure previste dal contratto di convenzione per cui il gestore idrico Acea Ato5 Spa non può invocarlo per staccare l’acqua agli utenti morosi. Questo il principio che è alla base dell’ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Frosinone il quale ha accolto il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile avanzato da un cittadino di Ceccano a cui il gestore ha chiuso l’acqua in seguito al mancato pagamento di diverse fatture.
L’utente, infatti, anche attraverso il Coordinamento per l’Acqua pubblica guidato da Severio Lutrario (attraverso il coordinamento di Ceccano guidato da Domenico Aversa), ha da tempo contestato le bollette idriche ricevute con ricorsi e reclami inviati al gestore nei quali lamentava il conteggio in fattura di tutta una serie di voci ritenute non dovute o illegittime (dall’impegno minimo, alla remunerazione del capitale, ecc.) Per questi motivi l’utente ha sempre pagato solo la parte di bolletta ritenuta corretta. L’Acea ha respinto ogni reclamo o ricorso avanzato dall’utente fino a giungere a intimargli il pagamento delle rimanenti somme dovute e passando quindi alla riduzione del flusso idrico prima e alla chiusura del contatore poi.
L’utente si è rivolto allora, tramite gli avvocati del coordinamento Acqua pubblica, Massimiliano Fiorini e Daniela Di Sora, al Tribunale di Frosinone contestando l’operato di Acea e chiedendo al giudice di ordinare l’immediato riallaccio della fornitura idrica. I due legali, infatti, hanno sostenuto tutta una serie di ragioni a supporto delle irregolarità indicate in bolletta dall’utente ma soprattutto hanno messo in dubbio la vigenza del regolamento invocato da Acea Ato5 per ridurre prima e sospendere poi l’erogazione dell’acqua a chi non paga le bollette. Il regolamento idrico, infatti, non è stato mai approvato dall’Ato5 e il testo a cui il gestore farebbe riferimento sarebbe solo una ‘bozza’ predisposta da Acea ma mai varata dall’Autorità d’ambito. La norma invocata dal gestore, insomma, non avrebbe alcun valore. Il giudice, sentite le argomentazioni dell’utente, ha quindi accolto le ragioni del ricorso ed emesso il provvedimento cautelare con cui ordina all’Acea Ato5 di riallacciare immediatamente la fornitura idrica sospesa. Il giudice ha anche condannato il gestore al pagamento delle spese legali.
«Al momento non sappiamo ancora nulla di questa decisione del Tribunale – ha spiegato ieri sera il presidente dei Acea Ato5 Ranieri Mamalchi -. Se la vicenda è in questi termini faremo sicuramente ricorso. Nell’erogazione di qualsiasi servizio (acqua, luce, gas, ecc.) se non si pagano le bollette ci sono procedure l’interruzione del servizio stesso. Se non si pagano le bollette dell’acqua ci sono prima una serie di solleciti e poi la riduzione e quindi, restando ancora morosi, il distacco».
Va detto, però, che lo stesso regolamento del servizio idrico presente sul sito dell’AceaAto5 Spa viene indicato come una ‘bozza’ che deve essere ancora sottoposta all’Autorità d’ambito.
Ci sono inoltre altri ricorsi pendenti ex art. 700 c.p.c. davanti al tribunale che dovrebbero giungere a breve a decisione. Sta di fatto che l’orientamento fin qui emerso minaccia di diventare dirompente nella lotta tra i comitati per l’acqua pubblica e l’interesse del gestore a incassare le somme dovute per il servizio erogato.