Potrebbe capitare per un motivo di distrazione oppure perché semplicemente dimentichiamo di aver ricevuto la bolletta e quindi non la paghiamo. Cosa accade in questo caso?La legge che tutela i diritti del consumatore è regolamentata dall’AAEGSI tramite la DEL 229/01. Se un consumatore è insolvente il venditore cheha emesso la bolletta deve inviare al proprio cliente una raccomandata con un sollecito in cui viene indicato il termine ultimo per mettersi in regola con il pagamento.Nel caso in cui la bolletta non pagata sia quella dell’energia elettrica il venditore deve indicare che, prima della sospensione della fornitura, la potenza verrà ridotta del 15% consentendo così un uso, sia pure minimo, delle apparecchiature elettriche presenti in casa. Se il cliente continua a non pagare, dopo quindici giorni la fornitura verrà sospesa.
Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di tre giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora. Se invece la bolletta in questione è quella del gas la procedura è la seguente: il venditore deve comunicare il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, verrà inviata al distributore la richiesta di sospensione della fornitura. La raccomandata deve inoltre illustrare i costi che si dovrebbero sostenere per la sospensione e la riattivazione del servizio.
Quali sono le sanzioni applicate sul ritardo del pagamento? Il cliente deve pagare la bolletta entro la data di scadenza. Se il pagamento avviene entro la data indicata nessun onere è posto a carico del cliente se il soggetto che ha ricevuto il pagamento (ad esempio l’ufficio postale) lo comunica con ritardo.Al cliente finale che paga in ritardo una bolletta di luce o gas può venire addebitato un interesse di mora, che sarà caricato sulla bolletta successiva. L’interesse è riferito all’arco di tempo che intercorre fra la scadenza della bolletta e la data del pagamento. Il cliente buon pagatore, cioè il cliente che nei due anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento.
Se viene sospesa la fornitura cosa può fare il consumatore? Il cliente finale ha altri trenta giorni in cui il contratto rimane attivo con il misuratore sigillato e, prima di richiedere la riapertura dello stesso cliente deve pagare tutto il debito e richiedere la riapertura per morosità. Dopo che il pagamento è avvenuto, dovrà essere data comunicazione al venditore seguendo le modalità spiegate nella lettera di sollecito. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve subito inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura che avverrà entro due giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile