Siete andati in vacanza ma si è trattato di tutt’altro? Il tour operator in alcuni casi è responsabile se viene dimostrata la gravità dei danni subiti da un punto di vista oggettivo, che escluda cioè il pregiudizio del turista. Quanto appena detto è stato stabilito nell’ordinanza n. 6830, del 16 marzo 2017, emessa dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda di un turista, derubato ed aggredito in maniera violenta all’interno di un villaggio, durante un periodo di vacanza organizzato da un’agenzia di viaggi. Il Tribunale accolse in parte le richieste del turista in merito al danno non patrimoniale da vacanza rovinata e al danno da lesioni subite aggiungendo inoltre l’inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta.
A questa condanna Il tour operator ricorreva in Cassazione che, rifacendosi ad una precedente sentenza, dichiarò: “l’organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi”. In sostanza viene sancita la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale. Inoltre si continua a leggere nella sentenza che “nel caso in cui l’ inesatta esecuzione delle prestazioni offerte nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile