I titolari delle bancarelle presenti nei mercati sono tenuti ad emettere lo scontrino fiscale al cliente che da loro si serve? Secondo la legge l’obbligo esiste e va rispettato. Il venditore ambulante è colui che svolge attività commerciale in aree pubbliche, piazze e strade, in forma itinerante, spostandosi di continuo. Rientrano nella stessa categoria anche i piccoli produttori di beni agricoli che, oltre alle autorizzazioni comunali devono essere in possesso anche di requisiti sanitari e di apposita licenza per somministrare i generi alimentari. Non avendo una sede fissa poiché il commercio è itinerante lo scontrino fiscale emesso dagli ambulanti deve contenere il numero di iscrizione del titolare dell’esercizio presso il Registro delle Imprese e la città dove ha sede la relativa Camera di Commercio. Oltre allo scontrino tradizionale gli ambulanti possono emettere in determinati casi lo scontrino manuale o “a tagli fissi” solo se l’attività è itinerante, se i prodotti commercializzati appartengono a non più di tre categorie merceologiche e se il numero di operazioni effettuate nell’anno non supera quattro mila.
Coloro che invece non sono tenuti ad emettere lo scontrino sono i soggetti che somministrano alimenti e bevande in forma itinerante presso stadi, stazioni, teatri, cinema ed eventi che si svolgono in luoghi pubblici. Rientrano nella categoria anche gli ambulanti addetti alla vendita di palloncini, piccola oggettistica e souvenir, giocattoli, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi solo nel caso in cui tali soggetti non siano in possesso di attrezzature motorizzate. Non rientrano in tale categoria coloro che lavorano nei mercati rionali che pertanto sono tenuti ad emettere lo scontrino.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile