da Aduc – di Rita Sabelli
Da quest’anno i Comuni applicheranno la nuova imposta unica comunale (IUC), che si compone della “vecchia” IMU, andata a regime e per la quale diventa definitiva l’esenzione per le case di abitazione, e delle nuove Tari e Tasi.
La Tari (tassa sui rifiuti) sostituisce dal 2014 la Tares, che è stata attiva solo per il 2013 e ha sostituito a sua volta le vecchie Tarsu e Tia; la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) sostituisce dal 2014 la maggiorazione Tares, che ugualmente copriva, abbinata alla tassa sui rifiuti, i servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, pulizia strade, etc.).
Per l’IMU, che rimane sostanzialmente invariata, è obbligato a pagare il proprietario dell’immobile, mentre per la Tari l’obbligato è l’occupante, a qualsiasi titolo. Sistema misto invece per la Tasi: paga l’occupante, ma se questi non è proprietario (o usufruttuario o titolare di altro diritto reale) la sua quota è parziale, decisa dal comune tra il 10% e il 30% del dovuto (il resto lo paga il proprietario).
Ma quanto si pagherà?
In attesa dei regolamenti comunali che dovranno definire tutti i dettagli (quando, quanto e come si paga), per la cui emanazione i Comuni hanno tempo fino a fine Aprile 2014, il riferimento sono le regole generali fissate dalla legge.
Per l’IMU le regole sono ferme: la prima rata (del 16/6/2014) dovrà essere calcolata con le aliquote comunali previste per il 2013 e la seconda (del 16/12/2014) dovrà invece essere calcolata -a conguaglio sulla base di tutto l’anno 2014- con le aliquote nel frattempo deliberate dal comune per il 2014 (e pubblicate sul sito del Min.economia www.finanze.it entro il 28/10/2014).
Per la TARI non vi sono tariffe nazionali di riferimento, come per l’IMU. I Comuni determineranno le proprie tariffe utilizzando, più o meno, gli stessi criteri presuntivi validi per le vecchie tasse sui rifiuti (Tares, Tarsu, Tia), in attesa dell’arrivo (si spera), entro Giugno 2014, di nuovi metodi per il calcolo puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza. I comuni decidono anche le scadenze di pagamento, almeno due rate con cadenza semestrale.
Anche per la TASI le scadenze di pagamento sono liberamente fissate dai Comuni, sempre con almeno due rate con cadenza semestrale, anche differenziate rispetto alla Tari.
Per quanto riguarda le aliquote, che vanno applicate alla stessa base imponibile utilizzata per l’IMU, i Comuni le decidono attenendosi a queste limitazioni:
– aliquota base all’1 per mille e aliquota massima al 3,3 per mille (per il 2014).
– la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013. A questo principio un recente decreto (dl 16/2014) ha aggiunto che tali soglie massime possono essere superate dai comuni per lo 0,8 per mille totale, distribuito come meglio credono.
Ne consegue che, per il 2014, sugli edifici residenziali:
– ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le seconde case può arrivare fino all’11,40 per mille (senza addizionale al 10,60 per mille);
– ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione di lusso, castelli, etc. (categorie catastali A1,A8 e A9) può arrivare fino al 6,8 per mille (senza addizionale al 6 per mille);
– ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione diverse da quelle sopra (ed esenti IMU) può arrivare fino al 3,3 per mille (senza addizionale al 2,5 per mille).
Fermo quanto sopra, si capisce quante siano le combinazioni ottenibili distribuendo l’addizionale dello 0,8 per mille tra le varie categorie di immobili.
Tuttavia è presumibile che i Comuni non la utilizzeranno per le case di abitazione ma bensì per le seconde case o per gli immobili destinati ad altri usi (commerciali), anche considerando che per poter beneficiare dell’addizionale dello 0,8 per mille i comuni sono tenuti a prevedere detrazioni destinate -appunto- alle case di abitazione.
Quel che e’ certo e’ che i Comuni sono liberi di abbassare l’aliquota Tasi sotto quella di base (1 per mille), fino anche ad annullarla, prevedendo quindi esenzioni non contemplate dalla legge nazionale. Lo faranno?
Qui la nuova scheda pratica sull’argomento.