L’Agenzia delle Entrate mette in guardia su una nuova truffa.

L’Agenzia delle Entrate sta mettendo in guardia i cittadini su una nuova truffa mesa in atto nell’ultimo periodo. Al destinatario viene inviata una e-mail generica indirizzata a una mailing-list. In essa, viene chiesto al malcapitato di esaminare un documento in allegato che descrive un problema nei confronti del fisco. La e-mail riporta la firma di un certo “Capo del Servizio Accertamenti Fiscali”, che non è presente nei ruoli dell’amministrazione finanziaria. All’interno dell allegato, molto simile a quelli classici inviati dell’agenzia, vengono elencate le presunte problemi  della vittima e si richiede di mettersi in contatto con l’Ade(Agenzia delle Entrate) entro 5 giorni dal ricevimento della mail. La vittima sarà contattata nuovamente tramite e-mail con una missiva più articolata  se non dovesse rispondere al primo messaggio di posta elettronica. Direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate apprendiamo quali sono i caratteri distintivi di questa seconda comunicazione:

“Nel campo mittente è presente il nome del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ma l’indirizzo e-mail fa parte del dominio @outlook.com (ma potrebbe trattarsi anche di un altro dominio di posta non riferibile all’Agenzia). Nel campo destinatario è presente solo la vittima, non una mailing-list a differenza della prima e-mail. L’oggetto è “Corrispondenza confidenziale – Documento da esaminare e riscontro atteso”. Nel corpo del messaggio viene richiesto di esaminare il file pdf allegato e di dare riscontro in tempi brevi. Presenza di Loghi e riferimenti al Direttore dell’Agenzia delle Entrate.”

A questo punto potrebbe accadere di essere contattati telefonicamente e di ricevere istruzioni per un eventuale pagamento. L’Agenzia delle Entrate non è coinvolta in questo tipo di messaggi e consiglia di evitare di cliccare sui link in e-mail e  fornire dati personali.A questo punto potrebbe accadere di essere contattati telefonicamente e di ricevere istruzioni per un eventuale pagamento. L’Agenzia delle Entrate non è coinvolta in questo tipo di messaggi e consiglia di evitare di cliccare sui link in e-mail e  fornire dati personali.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Mobili con vizi di conformità? Ecco come funziona la garanzia.

Cosa fare se il proprio mobile del bagno presenta difetti di conformità? Innanzitutto bisogna ricordare come la garanzia legale ha durata di due anni dalla consegna del prodotto. È inderogabile e il consumatore può rivalersi nei confronti del  venditore quando l acquisto presenta difformità rispetta a quanto descritto nel contratto di vendita. Il codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) agli artt. 128-135 impone ai venditori di garantire che il prodotto acquistato sia conforme alle caratteristiche e alla qualità offerte. Pertanto, il venditore è responsabile di eventuali difetti di conformità per tutti i prodotti venduti nel suo negozio. Il periodo è di due anni per la garanzia legale e due mesi per la denuncia del difetto, con un totale di ventisei mesi dalla consegna del prodotto. A meno che il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente costoso rispetto ad un altro, è prevista la riparazione o sostituzione del prodotto. Se il difetto di conformità si presenta entro sei mesi dalla consegna, si palesa che il prodotto era “difettoso ” già al momento dell’acquisto. Invece, se il difetto di conformità si verifica dopo i sei mesi l’onere della prova spetta al cliente che deve dimostrare che il difetto è collegato a un problema preesistente. Inoltre, la garanzia non copre i danni meccanici al prodotto. non copre poi i danni se causati da un utilizzo della merce in ambienti non idonei in termini di temperatura e altri fattori ambientali ( come per esempio l’umidità).  Infine , la garanzia non copre i danni se l’acquirente ha manomesso il prodotto (per esempio verniciato).Per poter utilizzare la Garanzia Legale, bisogna esibire una prova d’acquisto, come può essere lo scontrino originale (anche in formato digitale). Proprio quest’anno a causa di Mobili difettosi, danneggiati, non conformi e non corrispondenti agli ordini, carenze nell’assistenza post-vendita e con la garanzia l’Autorità Antitrust ha applicato una sanzione da 3,2 milioni di euro a Mondo Convenienza. Le motivazioni sono da ricondurre alla politica messa in atto dalla società nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e dal poco chiaro e trasparente svolgimento dei servizi post-vendita. Ecco cosa fare se hai avuto problemi anche tu.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Bonus mamme 2025. Solo per le mamme con almeno tre figli.

Il bonus mamme esonera le mamme lavoratrici dalla contribuzione previdenziale se hanno almeno tre figli a carico di età fino a 18 anni. Lo sgravio è di massimo di 3 mila euro circa  250 euro, ovvero euro 3.000/12. Ad eccezione del lavoro domestico, le madri lavoratrici che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che nel privato, possono beneficiare dell’agevolazione. In via sperimentale, l’agevolazione è stata concessa alle donne lavoratrici con due figli a carico nel solo anno 2024, ma solo fino al mese del compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo. La misura per il 2025 è stata riconfermata, ma con una notevole differenza rispetto al 2024: solo le lavoratrici che hanno almeno tre figli saranno esonerate dalla contribuzione previdenziale.  Per facilitare la fruizione del bonus, le lavoratrici sia nel settore pubblico che privato possono comunicare al datore di lavoro che desiderano usufruire del bonus, nonché fornire informazioni su numero di figli e codici fiscali relativi. La nuova applicazione “Utility esonero lavoratrici madri” consentirà alla lavoratrice di trasmettere direttamente all’istituto le informazioni relative ai codici fiscali e ai dati anagrafici dei propri figli. Il governo sta pensando di modificar eo addirittura abolire anche questi altri bonus o misure specifiche: l’Assegno di Inclusione, il Bonus Mamme Disoccupate, il Bonus Bollette (per tlc, acqua, energia), il Bonus Asilo Nido, la Carta Cultura, la Carta del Merito, la Carta Acquisti, Dedicata a Te e il Bonus Animali Domestici.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Rottamazione quater: la quinta rata va pagata entro il 23 settembre

Nell ambito della rottamazione delle cartelle, la quinta rata della sanatoria, è stata posticipata. Le persone possono pagare entro il 23 settembre, come indicato dal portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, oltre alle novità già previste dalla riforma della riscossione, potrebbero esserci ulteriori novità relative alle cartelle esattoriali. La quinta edizione della rottamazione delle cartelle potrebbe essere confermata presto, e si prevede un autunno intenso in vista della Legge di Bilancio. La quinta rata della rottamazione doveva essere pagata il 31 luglio. Ricordiamo che il contribuente poteva richiedere la rottamazione quater entro la fine di giugno dell’anno precedente e consentiva fino a 18 rate con scadenze fisse all’anno. I contribuenti dovevano pagare quattro volte all’anno: alla fine di febbraio, alla fine di maggio, alla fine di luglio e alla fine di novembre. Il beneficio decade se anche una sola rata non viene pagata.  Per coloro che hanno saltato anche solo una delle rate precedenti il debito è tornato alla sua forma originale e le rate successive pagate sono ora considerate acconti. I termini per i decaduti dalla rottamazione quater potrebbero essere riaperti l’anno prossimo. In effetti, molti contribuenti che hanno partecipato alla sanatoria non sono riusciti a rispettare le scadenze iniziali. Nonostante la proroga, questa tendenza potrebbe persistere anche dopo la quinta rata. Molti contribuenti infatti hanno chiesto la definizione agevolata, ma non sono stati in grado di pagare o non hanno voluto farlo e lo stato ha ricevuto un gettito molto inferiore a quello previsto.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Cosa prevede la legge sulla questione “gatti” in condominio.

Purché il regolamento condominiale non lo vieti esplicitamente, la legge italiana non limita la presenza di gatti di famiglia all’interno degli appartamenti. Nonostante ciò, i gatti non dovrebbero essere lasciati soli nelle aree comuni dell’edificio né lasciati vagare senza controllo. Sebbene infatti la questione degli animali domestici in condominio sia spesso oggetto di discussione, non esiste alcuna legislazione nazionale che vieta la tenuta di animali come i gatti all’interno degli appartamenti. Tuttavia, le leggi condominiali possono limitare la presenza di cani e gatti in alcuni edifici. Le regole locali, le regole condominiali e il buon senso sono fondamentali per mantenere una convivenza pacifica tra inquilini e animali domestici.  La Riforma del Condominio (Legge n. 220/2012) ha reso più chiaro il problema delle persone che possiedono animali domestici, come i gatti, in condominio. La legge stabilisce che è illegale vietare la presenza di animali domestici negli appartamenti. La riforma dell’articolo 1138 ha aggiunto una clausola significativa per migliorare le regole di convivenza tra inquilini: il possesso di animali domestici non può essere vietato dalle norme del regolamento. Questo significa che ogni persona ha il diritto, almeno in teoria, di convivere con il proprio gatto nelle proprie proprietà. Il regolamento condominiale di tipo contrattuale, cioè approvato all’unanimità da tutti i condomini, può mettere dei paletti al possesso di gatti e in generale di animali domestici ma comunque non può comunque vietare  la presenza di animali domestici negli appartamenti. Gli affittuari sono soggetti a norme aggiuntive legate al contratto di locazione. L’affittuario dovrà rispettare la clausola di divieto di detenzione di animali nel contratto firmato con il locatore dell’appartamento. Il regolamento condominiale non può modificare questo vincolo. Un’altra casistica che può verificarsi in un condominio è quella delle colonie feline, che sono un gruppo di gatti che non hanno proprietari e si rifugiano nel condominio. Una legge specifica, la Legge n. 281/1991, regola la gestione delle colonie feline e garantisce agli animali il diritto di rimanere nel loro habitat naturale. Infatti, il comma 7 dell’articolo 2 di questa legge stabilisce che è vietato allontanare i gatti di una colonia dal luogo che hanno scelto come dimora, a meno che non si verifichi una situazione eccezionale a causa di problemi sanitari o di sicurezza.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Manutenzione balconi in condominio. Chi deve pagare?

Ci sono innumerevoli contenziosi sulla distribuzione dei costi per la manutenzione delle ringhiere del condominio. In questo articolo cercheremo di rendere tutto più chiaro. Il singolo proprietario del balcone o il condominio si devono fare carico delle spese per la manutenzione di ringhiere e balconi a seconda dei casi . Per affrontare  questo argomento, è necessario conoscere le leggi in vigore riguardanti la tipologia di lavoro da svolgere e il tipo di balcone. Due sono fondamentalmente i casi e due , di conseguenza sono i modi in cui le spese per la manutenzione delle ringhiere del condominio possono essere suddivise. Vi sono due tipologie differenti di balconi. I balconi che sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio sono detti aggettanti. Costituiscono una appendice della unità immobiliare. Pertanto, i balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento. I balconi incassati invece sono inseriti nella struttura portante dello stabile e si trovano all’interno del perimetro dell’edificio, formando una rientranza rispetto alla sua facciata. Ogni persona è tenuta a pagare le spese di manutenzione del proprio balcone aggettante , secondo la legge (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576). Il codice civile parla chiaro: “Un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.” Il discorso sulla manutenzione dei balconi incassati cambia perché svolgono una funzione di sostegno dello stabile e dunque tutti i condomini devono certamente sostenere le spese di manutenzione per ringhiere di questo tipo.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Sostegno del reddito: Naspi

Nel 2024, l’unico requisito per ottenere il diritto alla Naspi è aver maturato almeno tredici settimane di contributi nel quadriennio che precede l’invio della domanda. La domanda deve essere presentata solo on-line dopo la scadenza del contratto a termine. (Se possiedi le credenziali di accesso al sito Inps, puoi presentare l’istanza da solo). È necessario prestare attenzione a presentare per tempo la domanda. Il diritto alla Naspi decade se trascorrono più di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si può presentare domanda anche dal giorno successivo alla scadenza del contratto o dal licenziamento. La meta dei contributi versati nell’ultimo quadriennio equivale alla durata della Naspi . Se per esempio un soggetto ha lavorato solo per sei mesi, avrà diritto a tre mesi di Naspi. L’importo della Naspi varia anche da caso a caso perché dipende dalla retribuzione media del periodo lavorativo che da diritto alla Naspi (sempre l’ultimo quadriennio). Se le retribuzioni medie in questione sono inferiori a 1.425,21 euro, spetta il 75% di questo importo. Se, invece, è maggiore, spetta il 75% di 1.425,21 euro, a cui si aggiunge il 25% sulla differenza. Comunque, il totale mensile non può eccedere i 1.550,42 euro. Il disoccupato ha la possibilità di presentare una domanda di anticipo Naspi dopo aver ricevuto l’approvazione dell’istanza dell’Inps. In questo modo, l’intero importo viene pagato in una sola soluzione, su cui opera la trattenuta Irpef. E’ possibile richiedere l’anticipo dell’indennità di disoccupazione se si è in una delle seguenti condizioni: iniziare un’impresa individuale o un’attività autonomo aprendo una Partita Iva; diventare socio di una cooperativa.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano