Se si hanno problemi con una compagnia telefonica si può ricorrere al Corecom (comitato regionale per le comunicazioni) un organo previsto dalla legge Maccanico istitutiva dell’Agcom, con funzioni di organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale. Oggi nello specifico vediamo l’analisi degli indennizzi:
1)Indennizzo per omessa o ritardata attivazione del servizio In caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.
2)Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio . Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, pari ad euro 10,00 per ogni giorno di sospensione, e comunque non inferiore ad euro 100,00.
3) Indennizzo per malfunzionamento del servizio . In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, non inferiore ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione.
4) Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero. Comma 1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l’operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando l’applicazione degli articoli 5 e 6 in caso di sospensione o cessazione del servizio.
5) Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection. Comma 1. In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection, l’operatore responsabile sarà tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l’operatore responsabile ed il rimborso
6) Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti. Comma 1. Nel caso di attivazione di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, e comunque non inferiore ad euro 50,00.
7) Indennizzo in caso di perdita della numerazione. Comma 1. Nel caso in cui l’utente perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all’operatore avrà diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo.
8) Indennizzo per mancata o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici.Comma 1. L’omesso o errato inserimento dell’utente negli elenchi di cui all’articolo 55 del Codice comporta il diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 200,00 per ogni anno di disservizio.
9) Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami.Comma 1. Qualora l’operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile