da Aduc – di Alessandro Gallucci
Abbiamo gia’ parlato dei rumori in condominio o meglio delle conseguenze penali della attivita’ rumorose svolte da uno dei condomini nel proprio appartamento. La norma di riferimento e’ l’art. 659 c.p., che recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorita’”. Si tratta di un reato di pericolo presunto. Insomma non si punisce perche’ c’e’ stato un danno ma perche’ potrebbe esserci pericolo del danno medesimo. Noi non siamo d’accordo con questa impostazione parafascista del diritto penale. Quando affrontammo quest’argomento ponemmo un esempio per spiegare l’assurdo di una norma che punisce un reato senza vittime a meno che non si voglia considerare la tranquillita’ pubblica una vittima. Ecco l’esempio E’ il giorno di ferragosto, la citta’ e’ vuota, nei palazzi restano poche, pochissime persone, alle volte anche un solo nucleo familiare. Le strade sono deserte, non c’e’ nessuno che passa, i parcheggi solitamente stracolmi sono completamente vuoti. Non c’e’ proprio nessuno. Tizio, amante della musica metal, approfittando dell’assenza dei suoi genitori e del palazzo vuoto, alle 15, quando tutti sono a mare, accende lo stereo a tutto volume e ascolta il suo gruppo preferito. Sfortuna vuole che proprio in quel momento passa vicino la sua casa una pattuglia che rileva l’infrazione e segnala il fatto alla procura della repubblica. Tizio, ragazzo di 20 anni, una persona pacifica, senza aver fatto del male a nessuno, senza aver effettivamente disturbato qualcuno, rischia una condanna per disturbo del riposo delle persone. E’ ancora necessario nel nostro codice penale un articolo del genere? Dura lex sed lex dicevano i romani. La fantasia dell’interprete, però, supera la realta’. Accade cosi’ che la citta’ sgombra del 15 di agosto risulti maggiormente tutelata rispetto ad un gruppo di condomini vessati dai rumori del vicino. No, non e’ una fandonia. Tenete a mente la n. 25225 resa dalla Cassazione penale lo scorso 25 giugno. Che cosa dice la Suprema Corte in questa sentenza? Esattamente, nel testo del provvedimento si legge che l’art. 659 c.p. “persegue finalita’ di preservare la quiete e la tranquillita’ pubblica ed i correlati diritti delle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimita’ e’ orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneita’ del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone”. Nel caso di specie, dicono da piazza Cavour, ciò non s’e’ verificato in quanto dal processo e’ emerso “gli unici soggetti danneggiati dai rumori causati dai ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che questi rumori sono rimasti circoscritti all’interno dello stabile, senza essersi mai propagati all’esterno”. Ai malcapitati resta la tutela civile. Come dovrebbe essere anche nel caso del disturbo della pubblica quiete. Morale della favola: se qualcuno ben individuabile e’ danneggiato, l’imputato e’ assolto; qualora, invece, ad essere danneggiati fosse un numero di persone indeterminabile anche se non identificabile, l’imputato sarebbe condannabile. Ma che razza di diritto penale e’ questo? Per quanto tempo vogliamo continuare a farci del male? Per chi volesse approfondire tutti gli aspetti inerenti la tutela civile, penale e amministrativa ed imparare a difendersi con consapevolezza dai rumori in condominio, suggerisco questo ebook di recemte pubblicazione: http://www.condominioweb.com/ebook/ebook_rumori_in_condominio.php