Il pignoramento da parte del fisco non si applica a tutti i beni mobili, poiché alcuni sono esclusi. Tra questi ci sono beni indispensabili o di valore affettivo. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 514 del codice di
procedura civile, sono impignorabili:
– Anello nuziale;
– Abbigliamento;
– Letti;
– Utensili necessari per la casa e la cucina, insieme ai mobili per riporli;
– Tavoli per i pasti e le relative sedie;
– Armadi guardaroba;
– Frigorifero;
– Stufe e fornelli;
– Oggetti sacri utili per il culto;
– Alimenti e combustibili necessari per un mese di sussistenza;
– Armi e strumenti utili per il debitore in un servizio pubblico;
– Documenti preziosi, lettere, registri e scritti di famiglia;
– Animali domestici o animali da supporto per la persona.
E la prima casa? L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente per i debiti superiori a 20mila euro, anche se si tratta di una prima casa. Ma cosa è l’ipoteca? Si tratta di un diritto reale di garanzia. Nel caso in cui il contribuente abbia un debito nei confronti del fisco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può utilizzare l’ipoteca e il fermo amministrativo come misure precauzionali. Tuttavia, esistono condizioni e limitazioni. Prima di tutto, viene valutato il volume del debito. Solo per debiti superiori a 20mila euro si può iscrivere ipoteca e per un importo pari al doppio dell’importo che si sta chiedendo al contribuente. Ad esempio, se il debito è di 30mila euro, l’ipoteca sarà iscritta per 60mila euro. L’agenzia deve notificare al contribuente un preavviso di ipoteca per consentire l’iscrizione dell’ipoteca. Questo preavviso invita il contribuente a pagare il debito entro 30 giorni e lo avverte che, se non paga, l’ipoteca sarà iscritta su uno o più immobili identificati in precedenza. In realtà, a differenza di ciò che si pensa comunemente, il Fisco può iscrivere ipoteca sulla prima casa anche se non soddisfano i requisiti per l’espropriazione forzata. Ricordiamo che l’ipoteca si può iscrivere per debiti superiori a 20mila euro e l’espropriazione forzata per debiti superiori a 120mila euro. Il pignoramento immobiliare e l’esecuzione forzata non può essere effettuato se l’immobile rappresenta l’unica proprietà immobiliare del debitore, è destinato all’uso domestico e il debitore vi risiede ufficialmente, non è un immobile di lusso. Anche quando si può procedere al pignoramento si devono rispettare tre condizioni. Il debito totale deve essere superiore a 120mila euro; gli immobili del debitore hanno un valore superiore a 120mila euro; sono passati sei mesi da quando è stata iscritta l’ipoteca e il debitore non ha ancora pagato.
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano







