Scarico delle grondaie su strada: normativa e limiti in Italia

Le grondaie che riversano le acque meteoriche direttamente su suolo pubblico sono, come regola generale, considerate non ammesse. L’orientamento prevalente della normativa locale in materia edilizia e di polizia urbana tende infatti a escludere lo scarico libero sulla strada, sul marciapiede o comunque su aree destinate all’uso pubblico. Tuttavia, tale divieto non ha carattere assoluto e uniforme su tutto il territorio nazionale: possono esistere disposizioni comunali che disciplinano diversamente la materia, prevedendo specifiche condizioni, limiti tecnici o particolari autorizzazioni. In assenza di una previsione espressa che lo consenta, lo scarico diretto delle acque bianche su suolo pubblico deve ritenersi generalmente vietato. La disciplina dello scarico delle acque meteoriche, comprese le grondaie con deflusso verso la strada, non è regolata da un’unica norma ma deriva dall’insieme di principi civilistici, norme tecniche e regolamenti comunali. L’art. 908 del codice civile impone al proprietario di far defluire le acque piovane nel proprio fondo e, se esistono colatoi pubblici, di convogliarle in essi secondo le regole locali. Non è previsto un divieto esplicito di scarico su strada, ma le disposizioni tecniche generalmente vietano lo scarico libero su suolo pubblico, consentendolo invece verso spazi privati o sistemi di raccolta idonei. La disciplina concreta varia da Comune a Comune e può rilevare anche l’art. 674 del codice penale in caso di situazioni pericolose. Se i regolamenti comunali lo prevedono, è vietato far defluire liberamente le acque piovane su marciapiedi o strade. In generale, come detto, lo scarico diretto su suolo pubblico non è ammesso, salvo eccezioni espressamente autorizzate, e deve essere gestito in modo da evitare pericoli. I regolamenti locali impongono di norma il convogliamento delle acque nella rete di raccolta e stabiliscono regole tecniche per gronde e pluviali, prevalendo nelle applicazioni pratiche sulle linee guida generali statali. Per un condominio, lo scarico diretto sulla strada non è normalmente consentito: l’acqua può essere smaltita solo all’interno della proprietà, salvo diversa previsione regolamentare, autorizzazione comunale o servitù specifica. In caso di danni, resta l’obbligo di risarcimento.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

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