Acquistare beni o servizi da fornitori esteri è diventato parte della normale operatività aziendale. Che si tratti di una piattaforma software americana, di un grossista europeo o di un marketplace asiatico, la ricezione di documenti fiscali senza IVA italiana richiede specifiche attenzioni contabili e fiscali. Molti operatori sottovalutano questi adempimenti, ma una gestione non corretta delle fatture provenienti dall’estero può comportare errori nella liquidazione dell’IVA e l’applicazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente digitalizzato questi obblighi, eliminando definitivamente l’Esterometro e concentrando tutte le comunicazioni nel Sistema di Interscambio (SdI). Di conseguenza, le operazioni con soggetti non residenti devono essere gestite attraverso documenti elettronici specifici, da trasmettere secondo modalità e tempistiche ben precise. In questa guida approfondiremo il funzionamento del sistema attualmente in vigore, illustrando i casi in cui è necessario procedere con l’autofattura o con l’integrazione elettronica del documento ricevuto, le caratteristiche dei codici TD17, TD18 e TD19, le novità normative introdotte tra il 2025 e il 2026 e le possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di trasmissione.
La gestione delle fatture estere senza IVA italiana dipende dal tipo di operazione effettuata. In linea generale, quando il fornitore è estero e non addebita l’IVA italiana, è il soggetto acquirente a dover assolvere l’imposta tramite reverse charge o autofattura elettronica.
- TD17: per l’acquisto di servizi da fornitori esteri, sia UE che extra-UE (ad esempio software, consulenze e servizi cloud).
- TD18: per l’acquisto di beni da fornitori dell’Unione Europea. Non si applica alle importazioni extra-UE con IVA assolta in dogana.
- TD19: per l’acquisto di beni da fornitori esteri quando la merce si trova già in Italia al momento della vendita.
Individuare correttamente il codice documento è essenziale per adempiere agli obblighi IVA ed evitare contestazioni fiscali. Il mancato invio nei termini previsti può comportare sanzioni di diversa entità. Se il ritardo non influisce sulla liquidazione dell’IVA, la violazione è considerata formale e prevede importi ridotti. Se invece l’errore determina un’irregolare gestione dell’imposta, le sanzioni possono diventare molto più elevate e, in alcuni casi, essere commisurate all’IVA non versata.
Avv. Anna Maria Calvano








