Sui media vengono pubblicate, in questi giorni, notizie di una modifica della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego) da parte dell’esecutivo. In pratica si sostiene in questi articoli che i lavoratori che abbiano dato dimissioni volontarie con un contratto a tempo indeterminato ed una contribuzione di almeno 13 settimane possono beneficiare della naspi. Un’eventualità non contemplata fino ad ora dal nostro ordinamento. Il governo ha spiegato che l’iniziativa e stata presa per combattere il fenomeno delle riassunzioni veloci che evitano alle aziende di pagare il ticket per il licenziamento. Approfondendo la questione non è proprio cosi. Chiariamo una cosa: l lavoratore che prende la decisione di dimettersi dal posto di lavoro subordinato nella maggior parte dei casi non ha diritto alla Naspi, parallelamente il datore di lavoro sempre nel caso di dimissioni può decidere di non pagare il ticket per la disoccupazione. Infatti il caso preso in esame dal governo è quello di un lavoratore che si dimette volontariamente in un azienda, viene riassunto in un altra azienda per brevissimo tempo e poi viene licenziato. La seconda azienda pagherà un ticket per la disoccupazione bassissimo. Bisogna considerare però che nel nuovo impiego , come abbiamo già detto il lavoratore deve accumulare almeno 13 settimane di lavoro. Non vengono considerate le situazioni in cui le dimissioni sono avvenute per giusta causa o sia intervenuta un procedura Un altra fattispecie intenzionata è stata quella delle assenze ingiustificate che vengono gestiti in maniera differente (Per esempio nel caso di dimissioni per giusta causa se il lavoratore dimostra la malafede del datore ha già diritto per legge alla naspi). Nel caso di assenze ingiustificate il governo sostiene che la prassi vedeva parecchi casi di lavoratori che si assentavano con l intento di essere licenziati con aggravio di costi per le aziende. Ora se il lavoratore va oltre le assenze ingiustificate stabilite dal contratto collettivo viene considerato dimissionario. Il problema però sono i lavori in difficoltà che sono ricattabili dal datore di lavoro. In quel caso sarà necessaria una vigilanza maggior per evitare abusi e atti illeciti. Cambia anche il periodo di prova. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova va dai 2 e 15 giorni. Per contratti invece maggiori di sei mesi ma minori di dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni.
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano







