Orari condominiali e lavori di ristrutturazione.

Cosa succede se il nostro vicino sta ristrutturando casa e gli operai lavorano ad orari improponibili tali da recare disturbo? Le fasce orarie adatte ai lavori “pesanti” dovrebbero essere note nel regolamento condominiale ma spesso così non capita: in questo caso una norma del codice civile stabilisce che “le immissioni rumorose non possono superare la normale tollerabilità”. Di solito la “normale tollerabilità” viene valutata sulla scorta del rumore di fondo dell’ambiente circostante. Pertanto, nelle ore diurne, è più tollerabile ciò che non è nelle ore notturne, dove non c’è traffico o altri rumori esterni che coprono le molestie acustiche. Una cosa è sentire un trapano a mezzogiorno, un’altra a mezzanotte: il luogo e l’orario in cui vengono compiuti i lavori è quindi un elemento determinante.

Un altro fattore da considerare è rappresentato dall’orario comune che la maggior parte delle persone osserva: nei giorni feriali, la sveglia è prevista tra le sette e le otto del mattino, mentre il pranzo intorno alle ore 13 per poi riprendere alle 16 il lavoro: sono indicazioni utili ai muratori per evitare fasce orarie sensibili. Se non vengono rispettati gli orari è possibile tutelarsi in due modi: si può ricorrere in via d’urgenza al giudice per far cessare i lavori e chiedere il risarcimento dei danni. La seconda tutela è di tipo penale: si può sporgere denuncia ai carabinieri per disturbo della quiete pubblica, ma solo se i rumori vengono percepiti da più persone. In tal caso saranno le stesse forze dell’ordine ad eseguire le indagini e, in caso di reato, invieranno il rapporto alla Procura per l’avvio del procedimento penale. La differenza tra azione civile, volta alla cessazione dei rumori ed alla richiesta del risarcimento del danno, ed azione penale, volta a far punire il colpevole, non risiede nell’entità dei rumori ma nel numero di persone interessate dal disturbo. In ultima ipotesi si consiglia di verificare il regolamento del comune di appartenenza: spesso sono stabiliti gli orari adatti per i lavori di ristrutturazione e le sanzioni amministrative per chi non rispetta i turni del riposo.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Prezzi bloccati? Si ma con l’inganno!

Da qualche tempo a questa parte molte note aziende hanno deciso di bloccare il prezzo di alcuni beni per agevolare la spesa dei consumatori. In realtà però c’è un piccolo inganno: pensiamo ad esempio alle lattine che da 33 ml passano a 25 ml, ai tubetti di dentifricio che scendono da 100 ml a 75 e, ad i rotoli di carta igienica che da 250 strappi passano a 230. L’utilizzo di questo “trucchetto” è quindi la riduzione della quantità di prodotto: a conti fatti però il consumatore spende ugualmente la medesima cifra! Analizziamo un caso nello specifico: se in un pacchetto ci sono 9 fazzoletti, anziché 10, e se la confezione contiene 10 pacchetti con 9 fazzoletti, allora nella confezione ci sono 10 fazzoletti in meno, quindi il consumatore spende la stessa cifra per avere meno prodotto e, l’azienda risparmia un pacchetto di fazzoletti! Il fenomeno è stato studiato dall’Istat ed i dati sono alquanto chiari: la pratica di rimpicciolire le confezioni, senza ridurre i prezzi, viene applicata soprattutto su molti altri generi di consumo quali : zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi.

Su un totale di 604.487 quotazioni rilevate 1.405 hanno registrato un cambio di quantità dimostrando che nell’83% degli oltre 700 casi nei quali il peso è diminuito, si è registrato un aumento del costo relativo, e solo nel 17% dei casi la riduzione della quantità offerta è stata accompagnata dalla riduzione del prezzo. Il consumatore finale viene quindi ingannato dalla pubblicità di “prezzi stabili” ma, nella realtà, se allo stesso prezzo viene offerto meno prodotto il suo costo è automaticamente salito. L’idea funziona così bene che è stata utilizzata in tante circostanze, tanto da aver creato un vero e proprio fenomeno che ha preso il nome di shrinkflation, ottenuto dall’unione di shrinkage (contrazione) e inflation (inflazione). L’invito ai consumatori resta quello di monitorare bene gli acquisti durante la spesa, controllando il peso dei prodotti per valutare correttamente cosa comprare per un risparmio vero.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Gli ultimi aggiornamenti su contanti ed assegni.

Si possono ancora prelevare e versare in banca contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro. Non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto poiché tale operazione non coinvolge un trasferimento tra diversi soggetti. Resta tuttavia il divieto di trasferire denaro contante oppure assegni senza indicare il beneficiario, tra privati senza avvalersi dei soggetti autorizzati come le banche, per importi pari o superiori a 3mila euro. In particolare: gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Se la dicitura “non trasferibile” è assente sull’assegno bisogna ricordare di inserirla per importi pari o superiori a mille euro.

Per ciascun assegno rilasciato o emesso senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato. In caso di violazioni della soglia dei contanti e degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile”, la sanzione varia da 3mila a 50mila euro. Per quanto riguarda i libretti è vietato aprirli in forma anonima o con intestazione fittizia. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento. Cosa accade in caso di infrazione alle regole vigenti? Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro, la stessa, si applica anche in caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il 31 dicembre 2018.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

In arrivo il “bonus acqua”.

L’anno nuovo prevede agevolazioni sui consumi dell’acqua per coloro che versano in particolari difficoltà economiche. E’ previsto infatti il “bonus acqua” a cui potranno accedere una serie di nuclei familiari con determinate caratteristiche. Il primo indicatore è il documento ISEE: bisogna dimostrare di non aver superato la soglia di 8.107 euro annui, oppure 20.000 euro per quei nuclei familiari che hanno almeno tre figli. I parametri però differiscono da regione a regione poiché il bonus è gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Prima di richiedere l’incentivo bisogna quindi informarsi recandosi al comune della propria città.

Altro fattore per presentare la domanda consiste nel non possedere un’abitazione che rientri in particolari vincoli catastali. I possessori di palazzi di prestigio, castelli e villini non potranno presentare la richiesta.  In cosa consiste concretamente il bonus? Si tratta di un rimborso annuale che prevede un consumo annuo di 29.200 litri di acqua. Circa 80 litri al giorno per cui è possibile chiedere lo sconto. Sarà possibile presentare la domanda fino al primo luglio del 2018 presso gli uffici comunali oppure presso un centro Caf.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Attestato di rischio: un documento che riduce le frodi in campo assicurativo.

L’ attestato di rischio, in formato elettronico, è un’importante novità che, nel campo delle assicurazioni, mira a ridurre il rischio di truffe. Nel documento sono riportate le vicende di un determinato soggetto, dati, indicazioni e circostanze, utili a ricostruire la storia assicurativa dell’utente. Una pratica molto diffusa era quella di presentarsi alla nuova assicurazione con un attestato di rischio contraffatto a scopo di ottenere una “classe di merito” migliore per agevolare riduzioni di prezzo. Ora l’attestato di rischio esiste solo in formato elettronico: non viene più spedito un originale cartaceo dalle compagnie di assicurazione ai propri clienti, ma viene messo a disposizione trenta giorni prima della scadenza sul sito della compagnia stessa. Il certificato vale cinque anni e contiene informazioni relative alla classe di merito, alla presenza/assenza di incidenti, alla denominazione dell’assicuratore. È importante ottenere l’attestato di rischio quando, in procinto di cambiare assicurazione, l’utente, cerca nuovi preventivi per la polizza.

Un altro caso frequente è denunciare in ritardo un incidente: un escamotage utilizzato dall’assicurato per cambiare compagnia prima che il sinistro appaia sull’attestato di rischio. In questo caso quindi l’attestato risulterà sarà immacolato e la classe di bonus-malus sarà più favorevole. Per evitare tutto questo l’Ivass intende porre rimedio utilizzando l’attestato di rischio dinamico. Si tratta di un processo informatico che attribuisce a ciascun assicurato un codice visibile da tutte le compagnie, di modo che anche quelle che hanno preso in carico il rischio senza sapere dell’ultimo incidente possono conoscere l’effettiva situazione dell’assicurato ed adeguare la nuova tariffa.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Presto, forse, potremo dire addio all’ora legale!

Si discuterà a Strasburgo  nella giornata odierna in Parlamento Europeo di un provvedimento che chiede l’abolizione dell’ora legale. Secondo i sostenitori di tale opzione cambiare orario due volte nell’arco di un anno, sia a marzo che ad ottobre, porta scompensi nella vita dei cittadini ed è causa di danni alla salute. Sul tema verranno presentati studi scientifici mirati che approfondiscono tali danni ma non solo: gli effetti negativi del cambio di orario hanno ripercussioni anche sull’agricoltura, sul lavoro e soprattutto nel campo della sicurezza stradale.

Il testo presentato dai parlamentari, per la maggior parte provenienti da Paesi del Nord e dell’Est Europa, invita a riflettere su un cambiamento radicale: cancellando l’ora legale resterebbe infatti solo quella solare a cui fare riferimento. L’ultima parola sul tema spetta comunque alla Commissione Europea: seguiremo gli sviluppi del dibattito.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Assicurazione auto scaduta: cosa si rischia

Mettersi al volante con l’assicurazione auto scaduta comporta dei rischi non solo in caso di incidente ma anche in caso di controllo su strada, o non, effettuato dalle forze dell’ordine.L’ articolo 193 del Codice della Strada indica l’ obbligo per tutti i veicoli di avere la copertura Rca e, per ricordare all’utente la data del rinnovo, la compagnia assicurativa, trenta giorni prima della scadenza, invia un promemeria all’automobilista. Cosa succede se il cosumatore dimentica di rinnovare la polizza?

Ci sono ulteriori 15 giorni di tolleranza che partono dalla data di scadenza della vecchia polizza. Se questo lasso di tempo viene superato scattano, in caso di controllo, le sanzioni che vanno dagli 841 ai 3.287 euro. Oltre alla multa, si rischia anche il sequestro del mezzo. Da ricordare che un veicolo non assicurato è passibile di multa anche quando si trova in sosta in un’area pubblica: ciò significa che non è necessario che l’automobile sia in marcia, è sufficiente che l’assicurazione sia scaduta da più di 15 giorni per incorrere comunque nella sanzione.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile