Legge 104: quando è possibile chiedere l’esenzione del bollo auto?

Sul sito dell’Agenzia delle entrate vi è una sezione dedicata a coloro che usufruiscono delle legge 104. Oggi analizziamo i casi che comportano un esenzione del pagamento del bollo auto. È possibile infatti ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per alcune persone che beneficiano della legge 104, rispettando i limiti di cilindrata stabiliti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (2. 000 centimetri cubici per le vetture a benzina e 2. 800 centimetri cubici per quelle a diesel o ibride, e una potenza massima di 150 kW se dotate di motore elettrico). L’esenzione è valida sia quando il veicolo è intestato al soggetto con disabilità, sia nel caso in cui l’intestatario sia un familiare a carico fiscalmente. L’ente responsabile per concedere l’esenzione è l’ufficio tributi della regione. Nelle aree nelle quali tali uffici non esistono, il soggetto può contattare l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Se una persona disabile è proprietario di diversi mezzi di trasporto, l’esenzione è concessa solamente per uno di questi: quando esibirà i documenti, dovrà indicare la targa del veicolo scelto. Sono esclusi dall’esenzione i veicoli registrati a nome di altre persone, sia pubbliche che private . Per ottenere l’esenzione, il soggetto disabile deve presentare, solo per il primo anno, la documentazione all’ufficio competente (o inviarla tramite raccomandata A/R) come previsto. I documenti devono essere consegnati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento. Quando viene concessa, l’esenzione la stessa rimane attiva anche negli anni successivi, senza necessità che la persona interessata riproponga la richiesta o rimandi i documenti. In generale i soggetti per i quali è possibile ottenere l’esenzione del bollo auto sono:
– portatori di disabilità con capacità motorie compromesse o ridotte in modo permanente. In tali situazioni, i mezzi di trasporto devono essere modificati in base alla disabilità fisica (art. 8, comma 1 della L. 449/1997);
– persone con invalidità che presentano gravi limitazioni nel camminare o che subiscono pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della L. 388/2000). Per queste circostanze, non è necessario apportare modifiche al veicolo;
– individui con disabilità psichica o mentale così gravi da aver ricevuto l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della L. 388/2000);
–persone sorde (art. 1, comma 2 della L. 381/1970);
– persone cieche (artt. 2, 3 e 4 della L. 138/2001).

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

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