Il bollo auto ha un termine di prescrizione di tre anni, che è il più breve tra tutte le imposte. Il termine
massimo per ricevere l’avviso di pagamento del bollo auto infatti, secondo una recente decisione della Cassazione, deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era previsto il pagamento. In caso contrario, la richiesta di pagamento risulta irregolare. Pertanto, il primo stratagemma per evitare di pagare il bollo consiste nel controllare la conformità ai termini stabiliti dall’ente creditore. È fondamentale considerare la data di invio dell’avviso (cioè il momento in cui è stato consegnato all’ufficio postale), che può essere verificata tramite il timbro postale. Non è quindi importante il momento in cui il contribuente riceve la busta ma , appunto, l momento in cui è stato consegnato all’ufficio postale. Come detto in precedenza il bollo auto ha un termine di prescrizione di tre anni, che è il più breve tra tutte le imposte. Infatti, per le altre imposte si applicano termini di 10 anni quando l’ente creditore è lo Stato, e 5 anni se l’ente creditore è un Comune, una Provincia, una Regione, l’Inps o l’Inail. Questo implica che chi non paga il bollo auto può essere soggetto a controlli solo per gli ultimi tre anni e non per quelli precedenti. Questa regola si applica, come già evidenziato, non solo agli avvisi di pagamento, ma anche alle eventuali cartelle esattoriali successive. Qualora una cartella per il bollo auto sia notificata dopo tre anni dalla scadenza del pagamento, il contribuente può richiederne l’annullamento presso la Commissione tributaria provinciale; se l’ammontare totale è meno di 3mila euro, è possibile ricorrere autonomamente, senza necessità di un legale. La notifica di pagamento non può essere inviata al contribuente se quest’ultimo non ha prima ottenuto l’accertamento fiscale. Altrimenti, tale notifica è considerata priva di valore. Di conseguenza, chi riceve la cartella ha il diritto di contestare la mancanza della notifica del cosiddetto “atto preliminare”, ossia l’avviso di pagamento che dovrebbe essere inviato dall’ente creditore. Sarà compito dell’ente creditore dimostrare l’avvenuta notifica (attraverso l’avviso di ricevimento della raccomandata o il resoconto del messo incaricato della consegna).
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano







