La revoca giudiziale dell’amministratore è un rimedio straordinario, applicabile solo in presenza di irregolarità gravi che compromettano il rapporto di fiducia con il condominio. Con decreto del 20 febbraio 2026, il Tribunale di Parma ha respinto la richiesta di due condomine che chiedevano la revoca della società amministratrice. Le contestazioni riguardavano: la gestione dei problemi agli impianti e la proposta di sostituirli; un lieve ritardo nella convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci. Il giudice ha ritenuto che tali circostanze non fossero abbastanza gravi da giustificare la revoca. Il Tribunale ha respinto la richiesta di revoca dell’amministratore di condominio, dopo aver ascoltato le parti e valutato i fatti. Alcuni condomini contestavano la gestione di problemi agli impianti.
Il Tribunale ha accertato che i problemi esistevano già prima della nomina dell’attuale amministratore ed erano già stati discussi in assemblea. Una relazione tecnica segnalava criticità anche gravi. L’amministratore aveva messo a disposizione una relazione senza costi per i condomini. Secondo il giudice la relazione non era un documento tecnico “vincolante”. I condomini potevano chiedere approfondimenti. Non c’è stata alcuna condotta ingannevole dell’amministratore e successivi controlli hanno comunque confermato la presenza di criticità. Il Tribunale ha anche osservato che le ricorrenti sembravano voler evitare le spese deliberate dalla maggioranza, più che tutelare la regolarità della gestione. L’amministratore aveva convocato le assemblee per approvare i bilanci con un ritardo di: 14 giorni in un anno, 17 giorni nell’altro. Il giudice ha richiamato l’orientamento della Corte d’Appello di Bologna (decreto 5 novembre 2025), secondo cui un semplice ritardo non comporta automaticamente una “grave irregolarità”. Nel caso concreto il ritardo è stato considerato minimo e trascurabile e il condominio era molto grande. Non è stato provato alcun danno e le ricorrenti non avevano nemmeno sollecitato formalmente la convocazione. Il giudice ha stabilito che non ci sono state irregolarità gravi. Non è stato compromesso il rapporto fiduciario e la revoca giudiziale non può essere usata per contestare decisioni prese dalla maggioranza. Quindi il ricorso è stato respinto. La decisione ribadisce un principio chiaro: la revoca giudiziale dell’amministratore è possibile solo in presenza di comportamenti seriamente lesivi, non per semplici ritardi o per dissenso rispetto a spese approvate dall’assemblea.
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano








