Il condominio risponde dei danni derivanti dal cattivo stato delle parti comuni, come il cornicione, ma solo per le conseguenze direttamente riconducibili ad esse. Se il deterioramento dipende anche da fattori esterni o da elementi di proprietà esclusiva, tali danni non possono essere imputati al condominio. Il danno da mancato utilizzo del balcone è risarcibile solo se il proprietario dimostra di averne perso concretamente l’uso, ad esempio per un divieto di accesso dovuto a pericolo. In un caso esaminato dal Tribunale di Campobasso (R.G. 71/2024), una proprietaria ha citato il condominio per infiltrazioni provenienti dal cornicione che avevano danneggiato il balcone. Un accertamento tecnico aveva rilevato criticità manutentive, ma il condominio ha contestato la responsabilità, attribuendo i danni anche agli agenti atmosferici e alla vetustà, evidenziando di aver già effettuato interventi di sicurezza. Il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità parziale del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., basata sul nesso causale tra cosa e danno e accertata tramite CTU. Sono stati imputati al condominio solo i danni al cornicione derivanti da infiltrazioni, mentre quelli a balcone e infissi, dovuti a pioggia diretta e vetustà, sono stati esclusi. Il condominio è stato obbligato a eseguire i lavori sulla parte comune, ma non a rimborsarne il costo alla proprietaria. È stato invece riconosciuto un risarcimento di 2.000 euro per il mancato utilizzo del balcone, provato dall’interdizione all’accesso. Respinta la domanda per lite temeraria; spese di giudizio poste a carico del condominio.
Avv. Anna Maria Calvano








