La TIA e’ un tributo e non puo’ essere gravato di Iva. Cassazione. Esigere i rimborsi
La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. Così la Corte di Cassazione, con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 sull’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
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