Analizziamo alcuni punti del congedo parentale.

Oggi vogliamo approfondire alcuni punti che riguardano una tematica importante per le famiglie italiane: il congedo parentale. Fino a quando il proprio bambino o bambina non compie 12 anni ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai 6 mesi. Nel complesso i due genitori non possono superare i 10 mesi. Per i papà è previsto un incentivo. Se hanno fruito di almeno tre mesi di congedo parentale possono beneficiare di un ulteriore mese e quindi , in totale, possono usufruire di 7 mesi. Una domanda che spesso molti genitori si pongono è quella relativa alla possibilità di fruire del congedo parentale contemporaneamente. Ebbene, la risposta è assolutamente positiva in quanto il congedo può essere preso in contemporanea. Ne l caso di genitore unico (o con affido esclusivo) lo stesso può utilizzare il congedo per un periodo non superiore ai 10 mesi. Nel caso di un handicap grave il periodo di congedo passa dai 6 nesi ai tre anni. Una fattispecie poco conosciuta è quella relativa al ricovero del figlio. Ebbene, nei primi tre anni di vita del bambino i genitori possono richiedere il prolungamento del congedo parentale facoltativo , in assenza di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati. E’ bene ricordare come il congedo parentale non spetti ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro finisca all’inizio o durante il periodo di utilizzo del congedo, il diritto al congedo cessa lo stesso momento in cui è terminato il rapporto di lavoro. Il congedo spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi invece gli autonomi e tutti coloro che sono iscritti alla Gestione Separata. La retribuzione media sulla quale si calcola la percentuale del congedo va determinata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. Essa comprende anche il rateo giornaliero che riguarda la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e comprende anche gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori che sono stati eventualmente erogati.

Direttore Umberto Buzzoni
Direttore Editoriale Avv. Anna Maria Calvano

Bookmark the permalink.

Comments are closed.