Quando la bolletta si ferma: il blocco della fatturazione.

Il blocco di fatturazione si verifica quando, per molto tempo, il fornitore con cui è stato stipulato il contratto — o il gestore del servizio idrico — smette di inviare le bollette. Anche se i consumi vengono regolarmente registrati dal contatore, l’utente non riceve alcuna richiesta di pagamento. Secondo quanto stabilito da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le fatture devono essere emesse con continuità. L’assenza delle bollette indica quindi un disservizio, spesso causato da problemi nello scambio di informazioni tra i vari operatori coinvolti.  La fatturazione può bloccarsi quando le letture dei contatori non vengono rilevate o trasmesse correttamente, spesso senza che il consumatore ne sia informato. Quando i dati vengono recuperati, i consumi arretrati vengono addebitati in un’unica bolletta. Nel servizio idrico, dove un unico gestore cura sia la parte tecnica sia quella commerciale, gli stessi problemi possono causare lunghi periodi senza bollette, con il rischio di ricevere poi una maxi-fattura.  Quando arriva una bolletta, la prima cosa da fare è controllare a quale periodo si riferiscono i consumi. Tutto ciò che supera i due anni non è più esigibile, perché la legge prevede la prescrizione dopo questo termine, a meno che l’assenza delle letture non dipenda da un comportamento del cliente. Questa tutela vale per energia elettrica, gas e servizio idrico. Se vengono addebitati importi riferiti a periodi troppo lontani nel tempo, è possibile chiederne l’eliminazione. Se la fattura presenta errori, sia perché include consumi ormai prescritti sia per calcoli di conguaglio sbagliati, è necessario contestarla formalmente inviando un reclamo scritto al fornitore.  Nel caso in cui la bolletta di recupero risulti corretta dal punto di vista dei consumi e dei calcoli, ma presenti un importo molto elevato, il cliente ha comunque il diritto di richiedere una dilazione di pagamento. Questa possibilità serve a evitare che il peso economico di un lungo periodo non fatturato ricada tutto in una sola volta sull’utente finale.

Le disposizioni di ARERA stabiliscono infatti che la rateizzazione debba essere proporzionata al periodo durante il quale la fatturazione è rimasta bloccata. Se l’azienda non ha emesso le bollette per diversi mesi, non può pretendere il pagamento immediato dell’intera somma, ma deve consentire al cliente di suddividerla in più rate. In questo modo si tutela l’equilibrio economico del consumatore, riconoscendo che il mancato invio delle bollette non è dipeso dalla sua volontà, ma da un disservizio del fornitore o del gestore.  Quando il ritardo nell’emissione della bolletta è causato da un errore o da un disservizio del fornitore o del gestore, al cliente spetta un indennizzo riconosciuto automaticamente, senza bisogno di presentare una richiesta specifica. Gli importi previsti dalla normativa possono essere pari a 35, 70 o 105 euro, in base alla durata del ritardo e alla gravità della violazione. Tuttavia, si tratta di cifre piuttosto contenute, che spesso non sono sufficienti a compensare il reale disagio subito dal consumatore. Chi riceve una bolletta dopo mesi o anni di mancata fatturazione si trova infatti a dover affrontare un esborso improvviso e rilevante, con possibili difficoltà economiche e di gestione del bilancio familiare. In questo contesto, l’indennizzo previsto appare più come un ristoro simbolico che come una reale tutela rispetto alle conseguenze di una maxi-bolletta.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

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