Oggi approfondiamo un tema trattato in precedenza: il congedo parentale nel 2025. Si delineano definitivamente i confini entro cui muoversi quando si decide di usufruire del congedo parentale. Parliamo delle direttive del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Secondo quanto riportato nella circolare del 26 maggio 2025, n. 95, i genitori lavoratori subordinati potranno usufruire di un congedo parentale retribuito all’80% per un periodo di tre mesi, valido per i neonati del 2025 e per i casi in cui il congedo obbligatorio di maternità, o in alternativa di paternità, sia concluso dopo il 31 dicembre 2024/2023. La legge di bilancio per l’anno 2025 aveva elevato l’indennità dal 60% all’80% della retribuzione, introducendo un mese aggiuntivo (dal 30% all’80%) rispetto a quanto previsto nel 2024. Per poter beneficiare dei tre mesi con stipendio all’80%, è necessario che:
-il genitore sia un lavoratore subordinato;
-il congedo di maternità o paternità sia finito dopo il 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024;
-il congedo parentale sia iniziato dal 1° gennaio 2025 in avanti. Quanto detto vale se si usufruisce del congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’adozione o affidamento e, in ogni caso, non oltre il raggiungimento della maggiore età). Le due novità principali dunque riguardano il secondo mese di congedo che passa all’80% dello stipendio (precedentemente era al 60%), entro i sei anni di età o entro sei anni dall’arrivo in famiglia in caso di adozione o di affidamento del bambino e il terzo mese, che viene elevato all’80% dello stipendio (in precedenza era al 30%), entro i sei anni di età o entro sei anni dall’arrivo in famiglia in caso di adozione o di affidamento del bambino;
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano







