La nuova disciplina del diritto alla riparazione: effetti sul sistema produttivo e sulla tutela dei consumatori

La Direttiva UE 2024/1799: la riparazione diventa la regola

La transizione verso un’economia circolare rappresenta una delle principali priorità dell’Unione Europea. In quest’ottica, anche la disciplina dei rapporti tra consumatori e imprese dopo l’acquisto è stata ripensata per favorire una gestione più sostenibile dei beni di consumo. Con la Direttiva UE 2024/1799 cambia infatti il paradigma tradizionale: la sostituzione del prodotto difettoso non costituisce più la soluzione privilegiata, mentre la riparazione assume un ruolo centrale quale strumento per prolungare il ciclo di vita dei beni e limitarne la dismissione prematura. L’intervento normativo risponde a una duplice esigenza. Da una parte, mira a ridurre la quantità di rifiuti derivanti dalla sostituzione di prodotti ancora riparabili, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al contenimento del consumo di risorse. Dall’altra, intende rafforzare i diritti dei consumatori, rendendo la riparazione un’opzione concreta, economicamente accessibile e facilmente fruibile, con inevitabili riflessi sulle politiche commerciali dei produttori.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano i beni per i quali la legislazione europea prevede specifici requisiti di riparabilità. Tra questi figurano, allo stato attuale, elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e asciugabiancheria, display elettronici, aspirapolvere, server, smartphone, tablet e prodotti alimentati a batteria destinati ai mezzi di trasporto leggeri. L’elenco non è definitivo: la Commissione europea potrà ampliarlo o modificarlo nel tempo per includere ulteriori categorie di prodotti.

I nuovi obblighi per i fabbricanti

La direttiva attribuisce ai fabbricanti un ruolo centrale nel garantire l’effettività del diritto alla riparazione. Essi saranno tenuti a intervenire su richiesta del consumatore anche una volta terminato il periodo di garanzia legale, salvo che la riparazione risulti materialmente impossibile. Non sarà più consentito rifiutare la riparazione invocando motivazioni economiche oppure sostenendo che il bene sia già stato oggetto di precedenti interventi. Per rendere effettivo questo diritto, i produttori dovranno inoltre garantire la disponibilità di pezzi di ricambio a condizioni economiche ragionevoli, eliminare eventuali ostacoli contrattuali o tecnologici che limitino la possibilità di riparare il prodotto, consentire l’impiego di componenti compatibili, ricondizionati o realizzati mediante stampa 3D, purché rispettino gli standard di sicurezza, mettere gratuitamente a disposizione dei consumatori le informazioni sui servizi di riparazione e assicurare che gli interventi siano eseguiti entro tempi congrui, offrendo, se necessario, un bene sostitutivo durante il periodo della riparazione. Qualora il produttore non sia stabilito nell’Unione Europea, gli obblighi previsti dalla direttiva saranno trasferiti, secondo l’ordine individuato dalla normativa, al rappresentante autorizzato, all’importatore oppure al distributore.
Ecco una versione più sintetica.

Le tempistiche

La Direttiva UE 2024/1799 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2026 e si applicherà ai contratti di vendita conclusi da tale data. In Italia, la legge di delegazione affida al Governo il compito di adottare il decreto legislativo di attuazione, che disciplinerà, tra l’altro, i rimedi a tutela del consumatore, il coordinamento con il Codice del consumo e il sistema sanzionatorio. Per le imprese, la nuova disciplina comporterà l’adeguamento dei servizi di assistenza post-vendita, della gestione dei ricambi e delle condizioni contrattuali. La valorizzazione della riparazione e una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori renderanno la qualità del servizio un fattore competitivo sempre più rilevante, trasformando il rispetto degli obblighi normativi in una possibile opportunità di crescita e di rafforzamento della reputazione aziendale.

Direttore Umberto Buzzoni

Ascensore condominiale: i negozi con ingresso dalla strada devono pagare la manutenzione straordinaria?

Quando un condominio deve sostituire o ammodernare l’ascensore, la ripartizione delle spese può creare dubbi, soprattutto se nell’edificio sono presenti negozi con accesso diretto dalla strada che non possono utilizzare l’impianto. In linea generale, il Codice civile prevede che le spese dell’ascensore siano suddivise secondo il criterio stabilito dall’art. 1124: metà in base ai millesimi di proprietà e metà in funzione dell’altezza del piano. Tuttavia, tale criterio si applica solo a chi può effettivamente beneficiare del servizio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti affermato che l’obbligo di contribuire alle spese nasce dall’utilità concreta che il condomino ricava dall’ascensore. Pertanto, il proprietario di un negozio privo di collegamento con il vano scala e impossibilitato a utilizzare l’impianto può essere escluso dalla partecipazione ai costi. L’assemblea condominiale non può modificare a maggioranza i criteri di ripartizione previsti dalla legge: qualsiasi deroga richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Fa eccezione il caso in cui il regolamento condominiale di natura contrattuale o gli atti di acquisto prevedano espressamente che anche i proprietari dei negozi debbano contribuire alle spese dell’ascensore. In tale ipotesi prevale quanto stabilito dal titolo contrattuale.


Se un proprietario ritiene illegittima la delibera che gli impone di contribuire alle spese dell’ascensore, può far mettere a verbale il proprio dissenso, richiedere tutta la documentazione relativa ai lavori e, dopo il tentativo obbligatorio di mediazione, impugnare la delibera nei termini di legge. Nei casi più rilevanti può anche chiedere al giudice la sospensione della sua efficacia. Ad esempio, se un condominio con appartamenti e negozi dotati di accesso esclusivamente dalla strada approva a maggioranza la ripartizione delle spese dell’ascensore anche a carico dei negozi, in assenza di una specifica previsione del regolamento contrattuale i proprietari dei locali commerciali possono contestare la decisione, sostenendo di non ricavare alcuna utilità dall’impianto. Sarà il giudice a stabilire se il contributo sia effettivamente dovuto. Per evitare contenziosi, amministratori e condomini dovrebbero verificare preventivamente chi è realmente obbligato a partecipare alle spese, nel rispetto del Codice civile, del regolamento condominiale e dei titoli di proprietà.

Direttore Umberto Buzzoni

Saldi estivi, attenzione ai tuoi diritti: quando spettano cambio e rimborso

Con l’avvio dei saldi estivi, previsto dal 4 luglio nella maggior parte delle regioni italiane, migliaia di consumatori torneranno nei negozi per approfittare delle offerte di fine stagione. Si tratta di uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno, durante il quale è possibile acquistare capi d’abbigliamento, calzature, accessori e altri articoli a prezzi ridotti. Tuttavia, prima di concludere un acquisto, è importante conoscere le regole che disciplinano cambi, resi e rimborsi, così da evitare spiacevoli sorprese dopo il pagamento. Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda proprio la possibilità di cambiare un prodotto acquistato in saldo. La risposta dipende dalle condizioni dell’articolo. Se il bene presenta un difetto di fabbricazione o risulta danneggiato, il consumatore è tutelato dalla normativa vigente e può chiedere la sostituzione del prodotto oppure le altre forme di tutela previste dalla garanzia legale. In questi casi il venditore non può rifiutare la richiesta, purché il difetto non sia stato causato da un uso improprio dell’articolo. La situazione cambia completamente quando il prodotto è perfettamente integro e funzionante. Se il cliente desidera sostituirlo perché ha scelto una taglia sbagliata, ha cambiato idea sul colore o semplicemente non è più convinto dell’acquisto, il negoziante non è obbligato ad accettare il cambio. La possibilità di effettuare una sostituzione, infatti, rientra nella politica commerciale del singolo esercizio e rappresenta una scelta discrezionale del venditore.

Proprio per questo motivo è consigliabile informarsi prima di passare alla cassa. Chiedere quali sono le condizioni previste per eventuali cambi può evitare incomprensioni successive. Alcuni negozi consentono la sostituzione entro un determinato numero di giorni, mentre altri rilasciano un buono acquisto di pari importo oppure prevedono esclusivamente il cambio con un altro articolo disponibile in negozio. Non mancano, infine, gli esercizi commerciali che durante il periodo dei saldi escludono del tutto questa possibilità. Anche per quanto riguarda i resi, la trasparenza è un elemento fondamentale. I commercianti sono infatti tenuti a informare chiaramente i clienti sulle modalità previste per la restituzione degli articoli acquistati durante le promozioni. Le informazioni devono indicare i tempi entro cui è possibile richiedere il reso, le condizioni da rispettare affinché venga accettato e la modalità con cui verrà riconosciuto l’eventuale rimborso. Quest’ultimo può avvenire attraverso la restituzione della somma versata oppure mediante un credito o un voucher da utilizzare per futuri acquisti, secondo quanto stabilito dal punto vendita. Prima di approfittare degli sconti, quindi, è sempre buona norma dedicare qualche minuto alla lettura delle condizioni esposte in negozio o chiedere direttamente al personale quali siano le regole applicate. Conoscere in anticipo le politiche su cambi e rimborsi permette di acquistare in modo più consapevole e di evitare contestazioni, rendendo l’esperienza dei saldi più serena sia per i consumatori sia per gli esercenti.

I prezzi scontati non incidono sui diritti dei consumatori. Anche gli articoli acquistati durante i saldi sono infatti coperti dalla garanzia legale prevista dalla normativa, che continua ad avere una durata di due anni dalla data di acquisto. Se nel corso di questo periodo emerge un difetto di conformità, il cliente può rivolgersi al negoziante per ottenere una soluzione. La prima strada da percorrere è la riparazione del prodotto oppure la sua sostituzione con uno identico, senza alcun costo aggiuntivo. Solo quando queste opzioni risultano impossibili o eccessivamente onerose per il venditore, il consumatore può chiedere una riduzione del prezzo oppure la restituzione della somma pagata, nei casi stabiliti dalla legge. Per far valere la garanzia è indispensabile poter dimostrare quando e dove è stato effettuato l’acquisto. Per questo motivo è consigliabile conservare con cura lo scontrino fiscale o qualsiasi altro documento che ne attesti l’avvenuto pagamento. Una scelta utile può essere quella di utilizzare carte di credito, bancomat o altri strumenti elettronici: anche se lo scontrino dovesse deteriorarsi con il tempo, la ricevuta della transazione o l’estratto conto bancario rappresentano una valida prova dell’acquisto. Va infine ricordato che gli esercenti non possono rifiutare i pagamenti elettronici nemmeno durante il periodo degli sconti stagionali. Chi acquista in saldo ha quindi la possibilità di scegliere liberamente la modalità di pagamento preferita, beneficiando delle stesse tutele previste nel resto dell’anno.

Avv. Anna Maria Calvano


TFA (PFAS): cos’è, dove si trova e quali rischi comporta

ll TFA è ormai presente in gran parte delle risorse idriche: è stato rilevato nell’acqua destinata al consumo umano, nelle acque minerali, nelle precipitazioni e nelle falde sotterranee. La sua capacità di spostarsi facilmente nell’ambiente, unita alla notevole persistenza e alla difficoltà di eliminarlo con i trattamenti convenzionali, lo rende un contaminante di crescente interesse. Sul fronte sanitario le evidenze sono ancora in evoluzione, ma nel giugno 2026 il Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha proposto di attribuirgli la classificazione di sostanza tossica per la riproduzione e di sostanza persistente, mobile e tossica. Di seguito il punto sulle conoscenze disponibili e sulle principali questioni aperte riguardo al TFA. Tra i composti appartenenti alla famiglia dei Pfas figura anche l’acido trifluoroacetico (TFA), una molecola dalle dimensioni molto ridotte, composta da soli due atomi di carbonio. Nonostante la sua struttura compatta, presenta le stesse caratteristiche che rendono problematici gli altri “inquinanti eterni”: resiste alla degradazione, permane a lungo nell’ambiente e può essere eliminata solo con grande difficoltà. Inoltre, si disperde facilmente nell’acqua, contaminando falde, corsi d’acqua e altre risorse idriche e sfuggendo, in molti casi, ai normali sistemi di potabilizzazione.

Il TFA può essere prodotto anche da fenomeni naturali, come l’attività vulcanica o il progressivo deterioramento delle rocce. Tuttavia, la maggior parte di quello oggi rilevato nell’ambiente è riconducibile alle attività umane. Si genera infatti dalla degradazione di numerose sostanze fluorurate impiegate in agricoltura e nell’industria, tra cui fitofarmaci, refrigeranti e materiali plastici ad alte prestazioni. Le rilevazioni più recenti indicano che la sua diffusione nelle acque sotterranee europee è in costante crescita, un fenomeno che suscita crescente attenzione per i possibili effetti sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Grazie alla sua particolare struttura chimica, il TFA è molto resistente alla degradazione e difficile da rimuovere con i normali trattamenti di depurazione. Trasportato dalle precipitazioni, raggiunge le acque superficiali e, grazie alla sua elevata solubilità, si infiltra facilmente nelle falde acquifere. Per questo è stato rilevato sia nell’acqua di rubinetto sia in numerose acque minerali.

Avv. Anna Maria Calvano

Lavoro e caldo record. Ecco le novità

Nel 2026 il caldo non è più considerato un’emergenza occasionale, ma un rischio professionale strutturale che le aziende devono valutare e gestire tutto l’anno. A sostegno di questo cambiamento sono intervenuti nuovi provvedimenti nazionali e regionali. Sul piano normativo, il rischio termico trova fondamento nel Codice Civile e nel D.Lgs. 81/2008, ma è stato rafforzato dal D.L. 159/2025 (convertito nella Legge 198/2025), che ha aumentato le sanzioni per la mancata valutazione dei rischi, e dal Piano integrato per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del febbraio 2026, che dedica una sezione specifica al rischio da calore. Nel 2026 nove Regioni hanno adottato ordinanze o protocolli che limitano o sospendono il lavoro all’aperto nelle ore più calde. I divieti si applicano generalmente tra le 12:30 e le 16:00 (con alcune variazioni) e riguardano soprattutto edilizia, agricoltura, cave, logistica e altri lavori esposti al sole. Le sospensioni scattano quando la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio “Alto”.

Le aziende sono obbligate a:

  • valutare il rischio termico nel DVR;
  • consultare e registrare quotidianamente i dati di Worklimate;
  • predisporre piani di acclimatazione per nuovi assunti o lavoratori rientrati dopo lunghe assenze;
  • organizzare turni nelle ore più fresche;
  • garantire pause, aree ombreggiate o climatizzate e disponibilità continua di acqua.

Dal punto di vista economico, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per caldo eccessivo prevede nel 2026 massimali aumentati del 20% per edilizia e settore lapideo. L’accesso è generalmente consentito oltre i 35°C percepiti, ma può essere riconosciuto anche a temperature inferiori in presenza di fattori aggravanti. L’articolo evidenzia inoltre che il caldo rappresenta un rischio concreto per la salute: oltre i 38°C di temperatura corporea diminuiscono capacità cognitive e motorie, mentre oltre i 40°C il colpo di calore diventa un’emergenza medica. Per valutare correttamente il rischio si utilizza l’indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), che considera non solo la temperatura dell’aria, ma anche umidità, vento, radiazione solare e intensità dello sforzo fisico. Infine, il testo sottolinea l’importanza dell’acclimatazione, della formazione dei lavoratori e dell’uso di tecnologie di monitoraggio, strumenti considerati essenziali per prevenire infortuni e malori legati allo stress termico

Il DL Infrastrutture introduce dal 1° luglio misure straordinarie contro il caldo per i lavoratori esposti, come la cassa integrazione in deroga per chi lavora all’aperto (edili, operai, agricoltori). Inoltre, consente alle Regioni di adottare ordinanze che vietano i lavori più pesanti nelle ore più calde (12:30-16:00). Misure di questo tipo sono già state adottate in Lombardia, Marche, Umbria e Abruzzo. Il decreto contiene anche interventi su infrastrutture e trasporti, tra cui il rinvio delle procedure per i servizi ferroviari Intercity e misure finanziarie legate al Piano Casa e ad altre opere pubbliche.

Direttore Umberto Buzzoni


Cadute in condominio: tutto quello che c’è da sapere su responsabilità e risarcimenti

La maggior parte dei condomìni è dotata di una polizza assicurativa per i danni causati a terzi nelle parti comuni dell’edificio. Se una persona si infortuna a causa di una situazione di pericolo presente in tali aree, deve rivolgersi all’amministratore, il quale ha il compito di denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa. Dopo le necessarie verifiche, l’assicurazione può procedere al risarcimento del danno. Resta quindi da chiarire chi sia effettivamente responsabile del pagamento in caso di caduta all’interno del condominio. In caso di incidente nelle parti comuni, l’amministratore deve denunciare il sinistro all’assicurazione del condominio. Se manca una polizza, il risarcimento è a carico dei condomini in proporzione ai rispettivi millesimi. Ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è responsabile dei danni causati dalle aree comuni che ha in custodia, salvo che dimostri il verificarsi di un caso fortuito. Quest’ultimo consiste in un evento imprevedibile e inevitabile, che può derivare non solo da fattori esterni eccezionali, ma anche dal comportamento imprudente del danneggiato o di terzi. In tali casi, il condominio può essere esonerato dalla responsabilità.

Cadute nelle aree comuni del condominio: quando scatta il risarcimento? Il cortile, le scale e gli altri spazi comuni del condominio devono essere mantenuti in condizioni tali da non rappresentare un pericolo per residenti e visitatori. Se una persona subisce un infortunio a causa di una situazione di rischio presente in queste aree, il condominio può essere chiamato a rispondere dei danni riportati. Ciò non significa, però, che ogni caduta comporti automaticamente un obbligo di risarcimento. Per ottenere il ristoro del danno è necessario dimostrare che l’incidente sia riconducibile a una carenza di manutenzione, a un difetto strutturale o comunque a una condizione di pericolo imputabile al condominio. Allo stesso tempo, assume rilievo anche il comportamento dell’infortunato. Se il danno è stato causato, in tutto o in parte, da una condotta disattenta o imprudente della vittima, il risarcimento può essere ridotto oppure escluso del tutto. Pertanto, ogni episodio deve essere valutato considerando le specifiche circostanze del caso concreto. Solo accertando le effettive cause della caduta sarà possibile stabilire se la responsabilità ricada sul condominio o se, invece, l’evento sia stato determinato da fattori estranei alla sua sfera di controllo.

Chi subisce un incidente nelle parti comuni di un edificio condominiale e intende ottenere un risarcimento deve essere in grado di dimostrare sia l’evento sia le sue cause. Per questo motivo è opportuno conservare ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti. Tra le prove più rilevanti rientrano le immagini dello stato dei luoghi al momento dell’accaduto, la documentazione medica relativa alle lesioni subite, le testimonianze di persone che hanno assistito all’incidente e qualsiasi altro riscontro che possa evidenziare una mancata manutenzione o una situazione di pericolo riconducibile alla gestione del condominio.

Direttore Umberto Buzzoni

Nuovo dazio UE sui pacchi: dal 1° luglio costo aggiuntivo di 3 euro

Fare acquisti online su siti che spediscono da Paesi non appartenenti all’Unione Europea potrebbe presto diventare più costoso per i consumatori italiani. Dal 1° luglio entrerà infatti in vigore un contributo di 2 euro per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da mercati extra-UE. La misura interessa soprattutto gli acquisti effettuati attraverso piattaforme internazionali note per i prezzi contenuti, come Shein, Temu e AliExpress. L’obiettivo dichiarato è quello di coprire i costi legati ai controlli doganali e alla gestione dell’enorme volume di piccoli pacchi che arrivano quotidianamente dall’estero. Parallelamente, nello stesso giorno debutterà anche una nuova misura approvata a livello comunitario: per le importazioni extraeuropee sotto i 150 euro sarà previsto un ulteriore contributo forfettario di 3 euro per spedizione. Proprio la contemporanea presenza della norma italiana e di quella europea alimenta dubbi tra operatori e consumatori, poiché non è ancora del tutto chiaro se i due importi verranno sommati oppure se sarà adottato un sistema coordinato. Le novità non finiscono qui. Nei programmi dell’Unione Europea è prevista anche un’ulteriore tariffa, attesa da novembre 2026, che potrebbe essere applicata alle diverse classificazioni doganali presenti all’interno di uno stesso ordine. Ciò significa che prodotti simili ma appartenenti a categorie tariffarie differenti potrebbero generare addebiti multipli. Le modalità operative di questa misura sono però ancora in fase di definizione. Per chi acquista frequentemente da negozi online con sede fuori dall’UE, diventa quindi fondamentale conoscere in anticipo le nuove regole, capire quando scattano gli oneri aggiuntivi e valutare l’impatto che queste modifiche potrebbero avere sul costo finale degli ordini.

Dal 1° luglio 2026 l’UE dunque applicherà un dazio di 3 euro per ogni pacco proveniente da Paesi extra-UE e di valore inferiore a 150 euro. Se si aggiungerà ai 2 euro di sdoganamento previsti dall’Italia, il costo totale potrebbe salire a 5 euro per spedizione. La misura, pensata per gestire l’aumento delle importazioni a basso valore e contrastare le frodi, resterà in vigore fino al 2028. Da novembre 2026 è inoltre previsto un ulteriore contributo di 2 euro per ciascuna diversa categoria tariffaria di prodotti presenti nello stesso ordine. Non è ancora chiaro se il dazio europeo da 3 euro e il contributo italiano da 2 euro verranno applicati separatamente o in modo coordinato. Poiché si tratta di misure diverse, l’Italia potrebbe scegliere di eliminare il proprio contributo e lasciare solo il dazio UE, oppure mantenere entrambe le tariffe, portando il costo totale a 5 euro per ogni pacco proveniente da Paesi extra-UE.

Direttore Umberto Buzzoni