Il diritto camerale è un tributo annuale obbligatorio dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese e da alcuni soggetti iscritti al REA. L’importo varia in base alla forma giuridica dell’impresa e, per le società di capitali, anche in base al fatturato.
Per il triennio 2026-2028, il DM 17 marzo 2026 ha introdotto una maggiorazione del 20% del diritto annuale.
Chi deve pagarlo
Sono tenuti al versamento:
imprese individuali;
società di persone (SNC, SAS);
società di capitali (SRL, SpA, SAPA);
cooperative, consorzi, enti economici e altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese o al REA.
Sono esonerati, a determinate condizioni, i soggetti cessati, falliti o in liquidazione definitiva.
Importi
Imprese individuali e società di persone: importi fissi da 44 € a 100 € (più eventuali importi per unità locali).
Società di capitali: importo calcolato sul fatturato dell’anno precedente, da 100 € fino a oltre 2.800 €, con incrementi progressivi e applicazione della maggiorazione del 20%.
Pagamento
Il diritto camerale si versa:
con modello F24 (codice tributo 3850);
oppure tramite pagoPA per le imprese che ricevono l’avviso dalla Camera di Commercio.
Scadenze 2026
A seguito della proroga prevista dal D.L. n. 89/2026:
entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
dal 21 luglio al 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%.
Per chi aveva già pagato prima dell’entrata in vigore della maggiorazione del 20%, è previsto il versamento del solo conguaglio entro il 30 novembre 2026.
Sanzioni
Se il diritto camerale non viene pagato entro i termini, la Camera di Commercio applica sanzioni:
Pagamento in ritardo: sanzione del 10%.
Mancato pagamento: sanzione dal 30% al 100% dell’importo dovuto.
È possibile regolarizzare la situazione tramite ravvedimento operoso entro un anno, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (calcolata sulla sanzione del 30% prevista per l’omesso versamento):
Entro 30 giorni: sanzione ridotta al 3,75%.
Dal 31° giorno fino a un anno: sanzione ridotta al 6%.
Comments Off on Mutuo Soccorso: una risposta concreta alle sfide della sanità italiana
Tra liste d’attesa infinite e un sistema che cambia, la cura è diventata un’emergenza quotidiana Se curarsi oggi è già un lusso, chi protegge davvero la nostra salute? Il Servizio Sanitario Nazionale attraversa una delle fasi più complesse della sua storia. Le liste d’attesa continuano ad allungarsi, gli ospedali sono sotto pressione, il personale sanitario è insufficiente e sempre più cittadini si trovano costretti a rinviare visite ed esami oppure a rivolgersi al settore privato, sostenendo costi spesso difficili da affrontare. In questo scenario, le Società di Mutuo Soccorso rappresentano una risposta concreta, solidale e accessibile ai bisogni di salute delle famiglie, offrendo un modello fondato sulla mutualità e sulla tutela reciproca.
Chiudiamo gli occhi per un momento e torniamo indietro di dieci anni.
Se noi o una persona cara avevamo bisogno di una visita specialistica, di un esame diagnostico o di un piccolo intervento, il percorso era relativamente semplice: il medico di famiglia prescriveva la prestazione, si pagava il ticket e, in tempi generalmente ragionevoli, si riceveva l’assistenza necessaria. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato per garantire cure universali e accessibili a tutti, rappresentava una certezza. Era la rete di sicurezza sulla quale ogni cittadino poteva contare nei momenti di maggiore fragilità.
Oggi quella rete mostra segni sempre più evidenti di cedimento.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento lento ma costante. La pandemia ha certamente aggravato criticità già esistenti, ma le difficoltà del sistema sanitario affondano le proprie radici in problemi strutturali: carenza di medici e infermieri, riduzione delle risorse disponibili, aumento della domanda di assistenza dovuto all’invecchiamento della popolazione e crescita delle patologie croniche.Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Per una visita specialistica si attendono spesso molti mesi; per alcuni esami diagnostici si arriva ad aspettare anche oltre un anno. In numerosi casi, chi ha bisogno di una risposta rapida è costretto a scegliere la sanità privata, pagando cifre che incidono pesantemente sul bilancio familiare.
La salute, così, rischia di trasformarsi da diritto garantito a privilegio riservato a chi può permetterselo.
Questa situazione genera una crescente sensazione di insicurezza. Sempre più famiglie si pongono domande che fino a pochi anni fa sembravano impensabili: se domani dovessi avere bisogno di una visita urgente, riuscirei a ottenerla in tempi utili? Se un figlio, un genitore o il proprio coniuge avesse necessità di cure immediate, quale sarebbe la soluzione? Quanto vale la serenità di sapere di poter accedere rapidamente all’assistenza sanitaria quando serve davvero? Sono interrogativi che riguardano tutti, indipendentemente dall’età o dalle condizioni economiche. Perché la malattia arriva senza preavviso e, quando accade, il tempo diventa spesso il fattore più prezioso. Aspettare che il sistema riesca, da solo, a superare le proprie difficoltà non basta. È necessario affiancare al Servizio Sanitario Nazionale strumenti di tutela complementari, capaci di offrire un sostegno concreto alle persone senza sostituire il ruolo pubblico della sanità.
Una risposta concreta: il ritorno del Mutuo Soccorso
Se il servizio pubblico fatica a rispondere in tempi adeguati e le assicurazioni sanitarie tradizionali hanno spesso costi elevati o condizioni poco favorevoli, dove può trovare protezione una famiglia? La risposta arriva da un modello che appartiene alla migliore tradizione italiana ma che oggi si dimostra più attuale che mai: le Società di Mutuo Soccorso. Nate oltre un secolo fa per garantire assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie, le Mutue continuano a fondarsi su un principio semplice ma straordinariamente moderno: la solidarietà tra le persone. Non perseguono finalità speculative né distribuiscono utili. Le risorse vengono destinate esclusivamente al benessere dei soci, creando un sistema nel quale ciascuno contribuisce affinché tutti possano ricevere sostegno nel momento del bisogno. Entrare a far parte di una Società di Mutuo Soccorso significa scegliere una forma di protezione collettiva che integra il servizio pubblico e accompagna la famiglia nella gestione delle esigenze sanitarie quotidiane.
I vantaggi sono concreti e immediatamente percepibili.
Significa poter accedere più rapidamente a visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie, riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Significa ricevere contributi e sussidi per affrontare le spese mediche, usufruire di programmi di prevenzione e beneficiare di servizi di assistenza dedicati. Significa soprattutto aderire a un sistema che mette al centro la persona e non il profitto. Nelle Società di Mutuo Soccorso nessuno viene escluso perché invecchia, sviluppa una malattia o presenta maggiori necessità assistenziali. Il principio è quello della condivisione del rischio e dell’aiuto reciproco, valori che oggi acquistano un’importanza ancora maggiore. In un periodo storico caratterizzato da profonde trasformazioni sociali ed economiche, la mutualità torna quindi a rappresentare uno strumento moderno di protezione, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone senza rinunciare ai valori della solidarietà e della responsabilità collettiva. Proteggere la salute non significa rassegnarsi a sostenere costi sanitari sempre più elevati né rinunciare alle cure perché non ci si può permettere il privato. Significa scegliere di organizzarsi insieme ad altri cittadini, costruendo una rete di tutela capace di intervenire quando serve davvero. Perché la salute non è un bene di consumo. È il fondamento della qualità della vita, della serenità delle famiglie e della dignità di ogni persona. E tutelarla oggi significa investire con responsabilità nel proprio futuro e in quello della comunità.
Comments Off on La nuova disciplina del diritto alla riparazione: effetti sul sistema produttivo e sulla tutela dei consumatori
La Direttiva UE 2024/1799: la riparazione diventa la regola
La transizione verso un’economia circolare rappresenta una delle principali priorità dell’Unione Europea. In quest’ottica, anche la disciplina dei rapporti tra consumatori e imprese dopo l’acquisto è stata ripensata per favorire una gestione più sostenibile dei beni di consumo. Con la Direttiva UE 2024/1799 cambia infatti il paradigma tradizionale: la sostituzione del prodotto difettoso non costituisce più la soluzione privilegiata, mentre la riparazione assume un ruolo centrale quale strumento per prolungare il ciclo di vita dei beni e limitarne la dismissione prematura. L’intervento normativo risponde a una duplice esigenza. Da una parte, mira a ridurre la quantità di rifiuti derivanti dalla sostituzione di prodotti ancora riparabili, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al contenimento del consumo di risorse. Dall’altra, intende rafforzare i diritti dei consumatori, rendendo la riparazione un’opzione concreta, economicamente accessibile e facilmente fruibile, con inevitabili riflessi sulle politiche commerciali dei produttori.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni riguardano i beni per i quali la legislazione europea prevede specifici requisiti di riparabilità.Tra questi figurano, allo stato attuale, elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e asciugabiancheria, display elettronici, aspirapolvere, server, smartphone, tablet e prodotti alimentati a batteria destinati ai mezzi di trasporto leggeri. L’elenco non è definitivo: la Commissione europea potrà ampliarlo o modificarlo nel tempo per includere ulteriori categorie di prodotti.
I nuovi obblighi per i fabbricanti
La direttiva attribuisce ai fabbricanti un ruolo centrale nel garantire l’effettività del diritto alla riparazione. Essi saranno tenuti a intervenire su richiesta del consumatore anche una volta terminato il periodo di garanzia legale, salvo che la riparazione risulti materialmente impossibile. Non sarà più consentito rifiutare la riparazione invocando motivazioni economiche oppure sostenendo che il bene sia già stato oggetto di precedenti interventi. Per rendere effettivo questo diritto, i produttori dovranno inoltre garantire la disponibilità di pezzi di ricambio a condizioni economiche ragionevoli, eliminare eventuali ostacoli contrattuali o tecnologici che limitino la possibilità di riparare il prodotto, consentire l’impiego di componenti compatibili, ricondizionati o realizzati mediante stampa 3D, purché rispettino gli standard di sicurezza, mettere gratuitamente a disposizione dei consumatori le informazioni sui servizi di riparazione e assicurare che gli interventi siano eseguiti entro tempi congrui, offrendo, se necessario, un bene sostitutivo durante il periodo della riparazione. Qualora il produttore non sia stabilito nell’Unione Europea, gli obblighi previsti dalla direttiva saranno trasferiti, secondo l’ordine individuato dalla normativa, al rappresentante autorizzato, all’importatore oppure al distributore. Ecco una versione più sintetica.
Le tempistiche
La Direttiva UE 2024/1799 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2026 e si applicherà ai contratti di vendita conclusi da tale data. In Italia, la legge di delegazione affida al Governo il compito di adottare il decreto legislativo di attuazione, che disciplinerà, tra l’altro, i rimedi a tutela del consumatore, il coordinamento con il Codice del consumo e il sistema sanzionatorio. Per le imprese, la nuova disciplina comporterà l’adeguamento dei servizi di assistenza post-vendita, della gestione dei ricambi e delle condizioni contrattuali. La valorizzazione della riparazione e una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori renderanno la qualità del servizio un fattore competitivo sempre più rilevante, trasformando il rispetto degli obblighi normativi in una possibile opportunità di crescita e di rafforzamento della reputazione aziendale.
Comments Off on Ascensore condominiale: i negozi con ingresso dalla strada devono pagare la manutenzione straordinaria?
Quando un condominio deve sostituire o ammodernare l’ascensore, la ripartizione delle spese può creare dubbi, soprattutto se nell’edificio sono presenti negozi con accesso diretto dalla strada che non possono utilizzare l’impianto. In linea generale, il Codice civile prevede che le spese dell’ascensore siano suddivise secondo il criterio stabilito dall’art. 1124: metà in base ai millesimi di proprietà e metà in funzione dell’altezza del piano. Tuttavia, tale criterio si applica solo a chi può effettivamente beneficiare del servizio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti affermato che l’obbligo di contribuire alle spese nasce dall’utilità concreta che il condomino ricava dall’ascensore. Pertanto, il proprietario di un negozio privo di collegamento con il vano scala e impossibilitato a utilizzare l’impianto può essere escluso dalla partecipazione ai costi. L’assemblea condominiale non può modificare a maggioranza i criteri di ripartizione previsti dalla legge: qualsiasi deroga richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Fa eccezione il caso in cui il regolamento condominiale di natura contrattuale o gli atti di acquisto prevedano espressamente che anche i proprietari dei negozi debbano contribuire alle spese dell’ascensore. In tale ipotesi prevale quanto stabilito dal titolo contrattuale.
Se un proprietario ritiene illegittima la delibera che gli impone di contribuire alle spese dell’ascensore, può far mettere a verbale il proprio dissenso, richiedere tutta la documentazione relativa ai lavori e, dopo il tentativo obbligatorio di mediazione, impugnare la delibera nei termini di legge. Nei casi più rilevanti può anche chiedere al giudice la sospensione della sua efficacia. Ad esempio, se un condominio con appartamenti e negozi dotati di accesso esclusivamente dalla strada approva a maggioranza la ripartizione delle spese dell’ascensore anche a carico dei negozi, in assenza di una specifica previsione del regolamento contrattuale i proprietari dei locali commerciali possono contestare la decisione, sostenendo di non ricavare alcuna utilità dall’impianto. Sarà il giudice a stabilire se il contributo sia effettivamente dovuto. Per evitare contenziosi, amministratori e condomini dovrebbero verificare preventivamente chi è realmente obbligato a partecipare alle spese, nel rispetto del Codice civile, del regolamento condominiale e dei titoli di proprietà.
Comments Off on Saldi estivi, attenzione ai tuoi diritti: quando spettano cambio e rimborso
Con l’avvio dei saldi estivi, previsto dal 4 luglio nella maggior parte delle regioni italiane, migliaia di consumatori torneranno nei negozi per approfittare delle offerte di fine stagione. Si tratta di uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno, durante il quale è possibile acquistare capi d’abbigliamento, calzature, accessori e altri articoli a prezzi ridotti. Tuttavia, prima di concludere un acquisto, è importante conoscere le regole che disciplinano cambi, resi e rimborsi, così da evitare spiacevoli sorprese dopo il pagamento. Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda proprio la possibilità di cambiare un prodotto acquistato in saldo. La risposta dipende dalle condizioni dell’articolo. Se il bene presenta un difetto di fabbricazione o risulta danneggiato, il consumatore è tutelato dalla normativa vigente e può chiedere la sostituzione del prodotto oppure le altre forme di tutela previste dalla garanzia legale. In questi casi il venditore non può rifiutare la richiesta, purché il difetto non sia stato causato da un uso improprio dell’articolo. La situazione cambia completamente quando il prodotto è perfettamente integro e funzionante. Se il cliente desidera sostituirlo perché ha scelto una taglia sbagliata, ha cambiato idea sul colore o semplicemente non è più convinto dell’acquisto, il negoziante non è obbligato ad accettare il cambio. La possibilità di effettuare una sostituzione, infatti, rientra nella politica commerciale del singolo esercizio e rappresenta una scelta discrezionale del venditore.
Proprio per questo motivo è consigliabile informarsi prima di passare alla cassa. Chiedere quali sono le condizioni previste per eventuali cambi può evitare incomprensioni successive. Alcuni negozi consentono la sostituzione entro un determinato numero di giorni, mentre altri rilasciano un buono acquisto di pari importo oppure prevedono esclusivamente il cambio con un altro articolo disponibile in negozio. Non mancano, infine, gli esercizi commerciali che durante il periodo dei saldi escludono del tutto questa possibilità. Anche per quanto riguarda i resi, la trasparenza è un elemento fondamentale. I commercianti sono infatti tenuti a informare chiaramente i clienti sulle modalità previste per la restituzione degli articoli acquistati durante le promozioni. Le informazioni devono indicare i tempi entro cui è possibile richiedere il reso, le condizioni da rispettare affinché venga accettato e la modalità con cui verrà riconosciuto l’eventuale rimborso. Quest’ultimo può avvenire attraverso la restituzione della somma versata oppure mediante un credito o un voucher da utilizzare per futuri acquisti, secondo quanto stabilito dal punto vendita. Prima di approfittare degli sconti, quindi, è sempre buona norma dedicare qualche minuto alla lettura delle condizioni esposte in negozio o chiedere direttamente al personale quali siano le regole applicate. Conoscere in anticipo le politiche su cambi e rimborsi permette di acquistare in modo più consapevole e di evitare contestazioni, rendendo l’esperienza dei saldi più serena sia per i consumatori sia per gli esercenti.
I prezzi scontati non incidono sui diritti dei consumatori. Anche gli articoli acquistati durante i saldi sono infatti coperti dalla garanzia legale prevista dalla normativa, che continua ad avere una durata di due anni dalla data di acquisto. Se nel corso di questo periodo emerge un difetto di conformità, il cliente può rivolgersi al negoziante per ottenere una soluzione. La prima strada da percorrere è la riparazione del prodotto oppure la sua sostituzione con uno identico, senza alcun costo aggiuntivo. Solo quando queste opzioni risultano impossibili o eccessivamente onerose per il venditore, il consumatore può chiedere una riduzione del prezzo oppure la restituzione della somma pagata, nei casi stabiliti dalla legge. Per far valere la garanzia è indispensabile poter dimostrare quando e dove è stato effettuato l’acquisto. Per questo motivo è consigliabile conservare con cura lo scontrino fiscale o qualsiasi altro documento che ne attesti l’avvenuto pagamento. Una scelta utile può essere quella di utilizzare carte di credito, bancomat o altri strumenti elettronici: anche se lo scontrino dovesse deteriorarsi con il tempo, la ricevuta della transazione o l’estratto conto bancario rappresentano una valida prova dell’acquisto. Va infine ricordato che gli esercenti non possono rifiutare i pagamenti elettronici nemmeno durante il periodo degli sconti stagionali. Chi acquista in saldo ha quindi la possibilità di scegliere liberamente la modalità di pagamento preferita, beneficiando delle stesse tutele previste nel resto dell’anno.
Comments Off on TFA (PFAS): cos’è, dove si trova e quali rischi comporta
ll TFA è ormai presente in gran parte delle risorse idriche: è stato rilevato nell’acqua destinata al consumo umano, nelle acque minerali, nelle precipitazioni e nelle falde sotterranee. La sua capacità di spostarsi facilmente nell’ambiente, unita alla notevole persistenza e alla difficoltà di eliminarlo con i trattamenti convenzionali, lo rende un contaminante di crescente interesse. Sul fronte sanitario le evidenze sono ancora in evoluzione, ma nel giugno 2026 il Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha proposto di attribuirgli la classificazione di sostanza tossica per la riproduzione e di sostanza persistente, mobile e tossica. Di seguito il punto sulle conoscenze disponibili e sulle principali questioni aperte riguardo al TFA. Tra i composti appartenenti alla famiglia dei Pfas figura anche l’acido trifluoroacetico (TFA), una molecola dalle dimensioni molto ridotte, composta da soli due atomi di carbonio. Nonostante la sua struttura compatta, presenta le stesse caratteristiche che rendono problematici gli altri “inquinanti eterni”: resiste alla degradazione, permane a lungo nell’ambiente e può essere eliminata solo con grande difficoltà. Inoltre, si disperde facilmente nell’acqua, contaminando falde, corsi d’acqua e altre risorse idriche e sfuggendo, in molti casi, ai normali sistemi di potabilizzazione.
Il TFA può essere prodotto anche da fenomeni naturali, come l’attività vulcanica o il progressivo deterioramento delle rocce. Tuttavia, la maggior parte di quello oggi rilevato nell’ambiente è riconducibile alle attività umane. Si genera infatti dalla degradazione di numerose sostanze fluorurate impiegate in agricoltura e nell’industria, tra cui fitofarmaci, refrigeranti e materiali plastici ad alte prestazioni. Le rilevazioni più recenti indicano che la sua diffusione nelle acque sotterranee europee è in costante crescita, un fenomeno che suscita crescente attenzione per i possibili effetti sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Grazie alla sua particolare struttura chimica, il TFA è molto resistente alla degradazione e difficile da rimuovere con i normali trattamenti di depurazione. Trasportato dalle precipitazioni, raggiunge le acque superficiali e, grazie alla sua elevata solubilità, si infiltra facilmente nelle falde acquifere. Per questo è stato rilevato sia nell’acqua di rubinetto sia in numerose acque minerali.
Comments Off on Lavoro e caldo record. Ecco le novità
Nel 2026 il caldo non è più considerato un’emergenza occasionale, ma un rischio professionale strutturale che le aziende devono valutare e gestire tutto l’anno. A sostegno di questo cambiamento sono intervenuti nuovi provvedimenti nazionali e regionali. Sul piano normativo, il rischio termico trova fondamento nel Codice Civile e nel D.Lgs. 81/2008, ma è stato rafforzato dal D.L. 159/2025 (convertito nella Legge 198/2025), che ha aumentato le sanzioni per la mancata valutazione dei rischi, e dal Piano integrato per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del febbraio 2026, che dedica una sezione specifica al rischio da calore. Nel 2026 nove Regioni hanno adottato ordinanze o protocolli che limitano o sospendono il lavoro all’aperto nelle ore più calde. I divieti si applicano generalmente tra le 12:30 e le 16:00 (con alcune variazioni) e riguardano soprattutto edilizia, agricoltura, cave, logistica e altri lavori esposti al sole. Le sospensioni scattano quando la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio “Alto”.
Le aziende sono obbligate a:
valutare il rischio termico nel DVR;
consultare e registrare quotidianamente i dati di Worklimate;
predisporre piani di acclimatazione per nuovi assunti o lavoratori rientrati dopo lunghe assenze;
organizzare turni nelle ore più fresche;
garantire pause, aree ombreggiate o climatizzate e disponibilità continua di acqua.
Dal punto di vista economico, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per caldo eccessivo prevede nel 2026 massimali aumentati del 20% per edilizia e settore lapideo. L’accesso è generalmente consentito oltre i 35°C percepiti, ma può essere riconosciuto anche a temperature inferiori in presenza di fattori aggravanti. L’articolo evidenzia inoltre che il caldo rappresenta un rischio concreto per la salute: oltre i 38°C di temperatura corporea diminuiscono capacità cognitive e motorie, mentre oltre i 40°C il colpo di calore diventa un’emergenza medica. Per valutare correttamente il rischio si utilizza l’indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), che considera non solo la temperatura dell’aria, ma anche umidità, vento, radiazione solare e intensità dello sforzo fisico. Infine, il testo sottolinea l’importanza dell’acclimatazione, della formazione dei lavoratori e dell’uso di tecnologie di monitoraggio, strumenti considerati essenziali per prevenire infortuni e malori legati allo stress termico
Il DL Infrastrutture introduce dal 1° luglio misure straordinarie contro il caldo per i lavoratori esposti, come la cassa integrazione in deroga per chi lavora all’aperto (edili, operai, agricoltori). Inoltre, consente alle Regioni di adottare ordinanze che vietano i lavori più pesanti nelle ore più calde (12:30-16:00). Misure di questo tipo sono già state adottate in Lombardia, Marche, Umbria e Abruzzo. Il decreto contiene anche interventi su infrastrutture e trasporti, tra cui il rinvio delle procedure per i servizi ferroviari Intercity e misure finanziarie legate al Piano Casa e ad altre opere pubbliche.