Over 70, addio al rinnovo della carta d’identità ogni 10 anni

Da agosto 2026 entrano in vigore importanti novità che riguardano la carta d’identità italiana e che interessano milioni di cittadini, soprattutto chi ha in programma un viaggio all’estero. La principale riguarda la vecchia carta d’identità cartacea, che dal 3 agosto non può più essere utilizzata come documento valido per l’espatrio, anche se la data di scadenza riportata è ancora successiva. A questa modifica si affianca un’altra misura, entrata in vigore il 30 luglio, che elimina l’obbligo di rinnovo periodico della carta d’identità elettronica per le persone che hanno già compiuto 70 anni. La fine della validità della carta cartacea per viaggiare oltre i confini nazionali è la conseguenza delle nuove regole europee in materia di sicurezza dei documenti d’identità. L’Unione europea ha infatti imposto standard più elevati per tutti gli Stati membri, richiedendo documenti dotati di sistemi di protezione avanzati e del microchip contenente i dati biometrici del titolare. Poiché la versione cartacea ne è priva, non soddisfa più i requisiti previsti e, di conseguenza, non può essere accettata come documento di viaggio. È importante precisare che questo cambiamento non rende automaticamente inutilizzabile la carta cartacea. Se il documento non è ancora scaduto, continua infatti ad avere pieno valore sul territorio italiano come documento di riconoscimento personale e può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con tutti gli enti che erogano servizi pubblici. La limitazione riguarda esclusivamente la possibilità di utilizzarlo per attraversare i confini nazionali.

Chi intende recarsi all’estero dovrà quindi munirsi della carta d’identità elettronica oppure utilizzare il passaporto, se disponibile. Per evitare inconvenienti è consigliabile verificare con anticipo quale documento sia richiesto dal Paese di destinazione e non attendere gli ultimi giorni prima della partenza per richiedere un nuovo documento. Esiste comunque una soluzione per chi si trova a dover partire con urgenza e non ha ancora avuto il tempo di sostituire la carta cartacea. In presenza di motivate esigenze, il Comune può rilasciare un documento d’identità provvisorio valido per l’espatrio. Si tratta però di una misura eccezionale, con validità limitata a un massimo di sei mesi e non rinnovabile. Prima di fare affidamento su questo documento è comunque opportuno verificare che lo Stato estero nel quale si intende entrare lo riconosca come valido, poiché ogni Paese può applicare regole differenti. Per chi possiede ancora una carta d’identità cartacea con una scadenza successiva al 3 agosto 2026, la scelta più prudente resta quella di richiedere quanto prima la carta d’identità elettronica presso il Comune di residenza. Muoversi con anticipo consente di evitare possibili ritardi dovuti all’elevato numero di richieste e di affrontare qualsiasi viaggio con un documento pienamente conforme agli standard di sicurezza oggi richiesti a livello europeo.

Dunque dal 30 luglio 2026, i cittadini che hanno già compiuto 70 anni possono ottenere una carta d’identità elettronica con validità illimitata, senza più il tradizionale rinnovo ogni dieci anni. La novità si applica esclusivamente ai documenti rilasciati o rinnovati da quella data e non ha effetto retroattivo: chi possiede già una CIE continuerà a utilizzarla fino alla sua naturale scadenza. Resta invece invariata la validità decennale del certificato elettronico contenuto nel microchip, necessario per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, che dovrà essere rinnovato separatamente. Per chi deve richiedere una nuova carta d’identità, è comunque consigliabile muoversi con anticipo per evitare possibili attese negli uffici comunali.

Avv. Anna Maria Calvano

Telecamere finte in condominio: i rischi che molti sottovalutano

L’idea di installare telecamere finte nei condomini viene spesso presentata come una soluzione semplice ed economica per aumentare la percezione di sicurezza. In molte assemblee condominiali si ritiene che la sola presenza di dispositivi apparentemente funzionanti, accompagnati dal classico cartello che segnala la videosorveglianza, possa essere sufficiente a scoraggiare intrusioni e atti vandalici, evitando i costi di un vero impianto. Dal punto di vista normativo, non esiste una disposizione che vieti espressamente l’utilizzo di telecamere prive di qualsiasi funzionalità o l’affissione di cartelli che ne annuncino la presenza quando, in realtà, nessuna immagine viene registrata. Proprio questa assenza di un divieto specifico induce molti a ritenere che la scelta sia del tutto innocua. La questione, tuttavia, non può essere ridotta alla sola mancanza di una norma proibitiva. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di rispettare i principi di correttezza, trasparenza e buona fede, evidenziando che il problema non riguarda tanto il trattamento dei dati personali – inesistente in assenza di riprese – quanto gli effetti che una comunicazione non veritiera può produrre sulle persone. Già nel 2004 l’Autorità aveva osservato che la simulazione di un sistema di videosorveglianza è inidonea a modificare il comportamento di chi frequenta gli spazi comuni. La convinzione di essere protetti da un impianto di controllo può infatti indurre i condomini e i visitatori ad abbassare il livello di attenzione, confidando in una tutela che, nei fatti, non esiste. Piccoli gesti quotidiani, come lasciare il portone aperto per qualche istante o sentirsi più sicuri nel rientrare a casa nelle ore serali, possono derivare proprio da questa falsa percezione. Le possibili conseguenze non sono soltanto teoriche. Se dovesse verificarsi un episodio criminoso, chi ha fatto affidamento sull’apparente presenza della videosorveglianza potrebbe sostenere di essere stato indotto a confidare in un sistema di sicurezza inesistente. In un simile scenario, il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti da una rappresentazione della realtà non corrispondente ai fatti, con il rischio di dover affrontare richieste di risarcimento dei danni. Questa versione è completamente riorganizzata, con un’impostazione più giornalistica e originale, evitando una parafrasi troppo vicina al testo di partenza.

Anche una telecamera non funzionante può rendere necessario fornire un’informativa privacy: se si dichiara che il sistema è fittizio, l’effetto deterrente viene meno; se invece la circostanza viene omessa, si rischia di violare i principi di correttezza e trasparenza. Per questo motivo è preferibile orientarsi verso un impianto di videosorveglianza reale, anche essenziale e limitato ai principali accessi, accompagnato dalla prevista segnaletica. Una soluzione trasparente riduce i rischi di contestazioni e tutela sia il condominio sia l’amministratore.

Avv. Anna Maria Calvano

Truffa choc a un 80enne udinese: portato a Roma con l’inganno e abbandonato a Ciampino

Un anziano di 80 anni originario della provincia di Udine è stato vittima di una sofisticata truffa telefonica che lo ha portato fino a Roma, dove è stato poi abbandonato dai suoi stessi raggiratori. L’uomo, convinto di dover proteggere i propri risparmi da un presunto attacco criminale, aveva portato con sé tutti i suoi beni di valore: preziosi di famiglia, carte bancarie, documenti finanziari e denaro contante. A soccorrerlo sono stati i carabinieri, che hanno ricostruito quanto accaduto e si sono occupati del suo rientro in Friuli, accompagnandolo allo scalo di Fiumicino per consentirgli di prendere il volo verso casa. Nel frattempo sono scattate le indagini per individuare i tre giovani che, secondo gli investigatori, potrebbero essere gli autori del raggiro.Il piano dei truffatori era iniziato alcuni giorni prima, quando l’anziano aveva ricevuto un messaggio sul cellulare apparentemente inviato da Nexi. Nel falso avviso veniva segnalata una presunta transazione anomala di oltre mille euro e veniva indicato un numero da chiamare per ricevere assistenza. Seguendo le indicazioni contenute nel messaggio, l’uomo aveva contattato il recapito indicato e si era trovato a parlare con una persona che si era presentata come un operatore della polizia postale. Il falso agente, facendo leva sulla paura, gli aveva raccontato che una banda di criminali stava tentando di impossessarsi dei suoi risparmi e dei suoi beni personali. Per rendere credibile la messinscena, il truffatore gli aveva ordinato di preparare gioielli, carte di pagamento, libretto postale e contanti, spiegando che sarebbe stato necessario portarli a Roma per mettere tutto al sicuro e bloccare eventuali operazioni sospette. Sotto pressione e spaventato dalla situazione prospettata, l’anziano aveva preso un volo da Trieste diretto nella capitale. Una volta arrivato, però, si è ritrovato solo e senza il supporto promesso dai truffatori, dando così avvio all’intervento delle forze dell’ordine.

L’80enne è stato avvicinato all’aeroporto da tre giovani a bordo di un’auto, che lo hanno convinto a consegnare contanti, gioielli, carte e codici personali con la promessa di restituirgli tutto il giorno successivo. Dopo avergli lasciato solo il necessario per il rientro, lo hanno accompagnato a Ciampino e abbandonato, facendogli credere di poter prendere un volo per casa. Solo allo scalo l’uomo ha capito di essere stato raggirato. I carabinieri lo hanno trovato in stato di difficoltà, lo hanno assistito, raccolto la denuncia e accompagnato a Fiumicino per permettergli di rientrare in Friuli. Le indagini per identificare i responsabili si basano sulle immagini delle telecamere aeroportuali, sui dati telefonici e sugli eventuali movimenti bancari collegati alla truffa.

Avv. Anna Maria Calvano

Richiamo di capsule di moringa negli USA per rischio Salmonella: coinvolti tre marchi

Pubblicato il 22 luglio 2026 un nuovo avviso di sicurezza alimentare relativo ad alcuni integratori a base di moringa in capsule, richiamati dal mercato statunitense per possibile contaminazione da Salmonella.

I prodotti interessati appartengono ai marchi Total Nutrition Inc., Why Not Natural e Superfoods, Inc., che commercializza i prodotti con il marchio Live it Up. L’origine dei prodotti è indicata negli Stati Uniti d’America, mentre la contaminazione è stata ricondotta a polvere di foglie di moringa importata dall’India. (U.S. Food and Drug Administration)

Dettagli del richiamo

  • Prodotto: Moringa in capsule
  • Marchi coinvolti: Total Nutrition Inc., Why Not Natural, Superfoods, Inc. (Live it Up)
  • Rischio: possibile contaminazione da Salmonella
  • Paese di origine: Stati Uniti d’America
  • Data dell’avviso: 22 luglio 2026

Le autorità sanitarie statunitensi raccomandano ai consumatori di non consumare i prodotti interessati dal richiamo, di eliminarli oppure di contattare il rivenditore o il produttore per ottenere informazioni sulle modalità di rimborso. (U.S. Food and Drug Administration)

I rischi della Salmonella

L’infezione da Salmonella può provocare sintomi come diarrea, febbre, crampi addominali, nausea e vomito, generalmente entro 12-72 ore dall’ingestione dell’alimento contaminato. Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve spontaneamente, ma può risultare più grave nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con sistema immunitario compromesso. (U.S. Food and Drug Administration)

Secondo l’aggiornamento finale delle autorità sanitarie statunitensi, il focolaio ha interessato 131 persone in 38 Stati, causando 36 ricoveri, senza decessi segnalati. L’indagine epidemiologica è stata dichiarata conclusa il 22 luglio 2026, ma i prodotti richiamati potrebbero essere ancora presenti nelle abitazioni dei consumatori a causa della loro lunga durata di conservazione. (U.S. Food and Drug Administration)

Direttore Umberto Buzzoni

Se perdo lo scontrino, perdo la garanzia?

Per molti consumatori perdere lo scontrino significa rinunciare automaticamente alla garanzia. In realtà, si tratta di una convinzione errata. Se un prodotto presenta un difetto, la garanzia legale non dipende esclusivamente dalla conservazione dello scontrino. Ciò che la legge richiede è la possibilità di dimostrare che l’acquisto è stato effettuato presso quel determinato rivenditore e quando è avvenuto. Il Codice del Consumo, infatti, tutela il cliente prevedendo che la garanzia legale possa essere fatta valere entro due anni dalla consegna del bene (con specifiche eccezioni previste dalla normativa). In nessun punto viene stabilito che lo scontrino sia l’unico documento idoneo a provare l’acquisto. Se lo scontrino è stato smarrito, deteriorato o è diventato illeggibile, è comunque possibile ricorrere ad altri elementi di prova. Ad esempio, possono essere utili l’estratto conto della carta di credito o del bancomat con cui è stato effettuato il pagamento, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà del negozio, il certificato di garanzia compilato dal venditore oppure la testimonianza di una persona che era presente al momento dell’acquisto. Anche i giudici hanno più volte confermato questo principio: qualsiasi mezzo di prova che consenta di ricostruire con certezza il luogo e la data dell’acquisto può essere sufficiente per far valere i propri diritti. Di conseguenza, un negoziante non può negare automaticamente l’assistenza in garanzia limitandosi ad affermare che manca lo scontrino. Allo stesso modo, cartelli esposti nel punto vendita, clausole inserite nelle condizioni di vendita o disposizioni interne che impongano obbligatoriamente la presentazione dello scontrino non possono limitare i diritti riconosciuti dalla legge al consumatore.

In altre parole, lo scontrino rappresenta certamente il modo più semplice per dimostrare l’acquisto, ma non è l’unico. Quando esistono altri elementi che provano in modo attendibile l’acquisto del bene, il diritto alla garanzia resta pienamente tutelato. Sebbene lo scontrino non sia indispensabile per far valere la garanzia, resta il mezzo più semplice e immediato per dimostrare l’acquisto, poiché contiene tutte le informazioni utili sulla transazione. Per questo è consigliabile conservarlo con attenzione, ad esempio fotografandolo, scannerizzandolo o facendone una fotocopia, così da evitare problemi dovuti allo scolorimento della carta termica. In alternativa, è possibile utilizzare app dedicate per archiviarlo in formato digitale. Se lo scontrino è già sbiadito, esistono anche alcuni metodi che, in determinati casi, possono renderlo nuovamente leggibile. Conoscere i propri diritti è fondamentale: la legge tutela il consumatore anche in assenza dello scontrino, purché l’acquisto possa essere dimostrato con altri mezzi.


Direttore Umberto Buzzoni

Allarme phishing: falsa email dell’Agenzia delle Entrate promette rimborsi

Una nuova campagna di phishing sta prendendo di mira i contribuenti sfruttando in modo illecito il nome e l’immagine dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’invio di email e messaggi apparentemente ufficiali, i cybercriminali cercano di ingannare gli utenti con l’obiettivo di sottrarre dati personali, credenziali di accesso e informazioni bancarie, facendo leva sulla fiducia che i cittadini ripongono nelle comunicazioni provenienti dall’amministrazione finanziaria. L’allarme è stato lanciato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione alla diffusione di comunicazioni fraudolente che simulano, nella grafica e nel linguaggio, quelle istituzionali. I messaggi fanno riferimento a un presunto rimborso fiscale o a un accredito economico spettante al destinatario, invitandolo a seguire una procedura per ricevere la somma indicata. In realtà, si tratta di un espediente studiato per convincere le vittime a fornire informazioni riservate o a cliccare su collegamenti che rimandano a siti web contraffatti. La promessa di un rimborso rappresenta una delle tecniche di ingegneria sociale più diffuse nel panorama delle truffe online. Ricevere una comunicazione che annuncia l’arrivo di una somma di denaro può infatti spingere molte persone ad agire con fretta, senza verificare l’autenticità del messaggio. È proprio questo senso di urgenza che i truffatori cercano di sfruttare, inducendo gli utenti a compilare moduli con dati sensibili, inserire le credenziali di accesso ai servizi online oppure comunicare informazioni relative al proprio conto corrente o alla carta di pagamento.

In molti casi, le email fraudolente riportano il logo dell’Agenzia delle Entrate, utilizzano un linguaggio formale e includono riferimenti a presunte pratiche fiscali o normative, così da apparire il più possibile credibili. Non mancano inoltre link che conducono a pagine web praticamente identiche a quelle istituzionali, dove viene richiesto di effettuare l’accesso con le proprie credenziali o di inserire dati personali. Una volta ottenute queste informazioni, i criminali informatici possono utilizzarle per sottrarre denaro, commettere furti d’identità o realizzare ulteriori attività fraudolente. L’Agenzia delle Entrate ricorda che non richiede mai, tramite email, SMS o applicazioni di messaggistica, dati personali, password, codici di accesso, coordinate bancarie o informazioni relative alle carte di pagamento. Allo stesso modo, non invita i cittadini a cliccare su link presenti nei messaggi per ottenere rimborsi fiscali o aggiornare i propri dati. Qualsiasi comunicazione di questo tipo deve essere considerata con estrema cautela e verificata attraverso i canali ufficiali. Per difendersi da queste campagne di phishing è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni: controllare sempre l’indirizzo del mittente, diffidare dei messaggi che promettono rimborsi inattesi o richiedono azioni immediate, evitare di aprire allegati o cliccare su link sospetti e accedere ai servizi dell’Agenzia esclusivamente digitando manualmente l’indirizzo del sito ufficiale nel browser. In caso di dubbi, è consigliabile contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso i canali di assistenza ufficiali prima di compiere qualsiasi operazione.

Gli esperti di sicurezza informatica sottolineano che le campagne di phishing sono in costante aumento e diventano sempre più sofisticate, tanto da risultare difficili da distinguere dalle comunicazioni autentiche. Per questo motivo è essenziale mantenere alta l’attenzione e adottare un approccio prudente ogni volta che si ricevono richieste riguardanti dati personali o finanziari. Una verifica in più può evitare conseguenze molto gravi, come il furto di identità, l’accesso non autorizzato ai propri conti o la perdita di somme di denaro. Le comunicazioni fraudolente riproducono l’aspetto delle email ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ma non sono in alcun modo riconducibili all’Amministrazione finanziaria. Per questo motivo, l’Agenzia invita a non rispondere ai messaggi sospetti e a non cliccare sui link in essi contenuti.In caso di dubbi, è sempre consigliabile verificare l’autenticità della comunicazione attraverso i canali ufficiali e non fornire mai dati personali, credenziali di accesso o informazioni bancarie tramite collegamenti ricevuti via email o SMS.

Direttore Umberto Buzzoni

Nessuna servitù di passaggio sul cortile condominiale senza opere permanenti

L’utilizzo protratto nel tempo di un cortile condominiale, anche se legato allo svolgimento di un’attività commerciale, non comporta automaticamente l’acquisto di una servitù di passaggio per usucapione. Perché tale diritto possa maturare è indispensabile la presenza di opere visibili e permanenti che rendano oggettivamente riconoscibile il peso gravante sul bene comune. In assenza di tali elementi, l’uso del cortile resta riconducibile alla disciplina dell’art. 1102 c.c., che consente ai condomini un impiego più intenso della cosa comune purché non ne venga alterata la destinazione né siano compromessi i diritti degli altri partecipanti. Su questi principi si è pronunciato il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 607 del 30 giugno 2026, chiamato a decidere sulla legittimità di una delibera assembleare che disponeva la chiusura per l’intera giornata del cancello carrabile situato sul retro dell’edificio. Il ricorrente sosteneva di aver acquisito, quale successore di una società in nome collettivo, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, oltre a un diritto di uso esclusivo su una porzione del cortile, in virtù di un utilizzo ultraventennale dell’area. Secondo la sua ricostruzione, fin dagli anni Ottanta il cortile era stato impiegato quotidianamente per il passaggio di clienti e fornitori, per le operazioni di carico e scarico delle merci e per interventi di riparazione, con il cancello normalmente aperto per agevolare l’accesso ai locali commerciali. Il condominio ha contestato integralmente tali pretese, evidenziando come il cortile fosse da sempre destinato al transito dei condomini e all’accesso alle unità immobiliari, comprese quelle adibite ad attività commerciali. L’apertura del cancello, inoltre, costituiva una semplice tolleranza e non il riconoscimento di un diritto reale. L’istruttoria ha confermato l’effettivo utilizzo dell’area da parte dell’attore, ma non ha fatto emergere alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di una servitù apparente. Le attrezzature impiegate per le riparazioni erano facilmente rimovibili, non risultavano opere fisse destinate al passaggio e mancava qualsiasi delimitazione o trasformazione stabile della porzione di cortile rivendicata come esclusiva.

Per tali ragioni il Tribunale ha escluso sia l’acquisto della servitù di passaggio sia quello di un uso esclusivo per usucapione. Ne consegue che l’assemblea condominiale mantiene il potere di regolamentare le modalità di accesso al cortile comune, compresa la chiusura del cancello, senza incidere su diritti reali che, nel caso concreto, non sono mai venuti a esistenza. Se desideri, posso renderlo ancora più originale, con un taglio giornalistico o da commento a sentenza, così da differenziarlo ulteriormente dall’articolo di partenza. Il Tribunale ha dunque respinto le richieste dell’attore, ritenendo legittima la delibera con cui il condominio aveva disposto la chiusura del cancello carrabile per regolamentare l’accesso al cortile comune. Secondo il giudice, la misura non ha modificato la destinazione del bene né ha limitato i diritti dei condomini. È stata inoltre esclusa l’acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione, poiché mancavano opere visibili e permanenti idonee a dimostrare l’esistenza di una servitù apparente. L’utilizzo del cortile da parte dell’attore è stato qualificato come un uso più intenso del bene comune, consentito dall’art. 1102 c.c., e non come esercizio di un diritto reale. L’attore è stato infine condannato al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza ribadisce che il condomino può fare un uso più intenso delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di utilizzarle. L’assemblea può disciplinare le modalità di accesso al cortile, ad esempio disponendo la chiusura di un cancello, senza che ciò costituisca un’innovazione. Per acquisire una servitù di passaggio per usucapione non è sufficiente un utilizzo prolungato dell’area comune: è necessario che la servitù sia resa evidente da opere stabili e permanenti. In assenza di tali requisiti, il transito resta un semplice uso consentito della cosa comune e non si trasforma in un diritto reale.

Direttore Umberto Buzzoni