Per le spese extrascolastiche delle famiglie in arrivo un bonus da 500 euro.

Una buona notizia per le famiglie italiane con bambini tra i 6 e i 14 anni. E’ stato deliberato un bonus di 500 euro con lo scopo di coprire le spese extrascolastiche sostenute nel 2025. Il primo dato da considerare è il limite isee che è di 15000 euro rispetto a quella precedente che era di 35000 euro. Cosa si intende per attività extrascolastiche? Parliamo di attività culturali e sportive svolte all’interno di strutture appartenenti ad enti pubblici, privati o del Terzo Settore. L’esempio più ricorrente è quello dei corsi di inglese che molti bimbi svolgono al di fuori della scuola pubblica. Il processo di rimborso delle suddette spese prevede la compilazione di un modulo, da parte delle famiglie che le hanno sostenute, allegando fatture e ricevute che dimostrino i pagamenti effettuati. Stiamo parlando di un fondo di circa 30 milioni di euro che potrebbe essere insufficiente a coprire tutte le richieste. In questo caso le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento del fondo ed è quindi fondamentale agire con tempestività. L’ufficialità del provvedimento è prevista per marzo 2025 quando dovrebbe essere emanato un decreto con le linee guida per usufruire del bonus. Noi del consumatore cercheremo di tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione. E’ importante che l’isee sia aggiornato e che , nel caso i bimbi svolgano attività extrascolastiche, siano conservati tutti i documenti come fatture, ricevute e abbonamenti. Altra informazione fondamentale è quella del pagamento che deve essere fatto con metodi tracciabili (carta di credito, bonifico etc etc).

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Rinnovo dell’Isee. Il caso del patrimonio netto.

Siamo nel periodo di rinnovo dell’Isee per tantissimi italiani. C’e’ una situazione particolare che riguarda i titolari di partita iva o soci di società ossia la determinazione del patrimonio netto. Oggi la vogliamo affrontare nel nostro giornale per capire qualcosa in più su questa particolare fattispecie. Intanto cominciamo con il dire che il quadro interessato all’interno della Dsu per ottenere l’isee è il quadro FC2 sezione II. Le istruzioni per la corretta compilazione sono contenute nel D.P.C.M. 159/2013, pubblicato in GU il 19 gennaio 2014 che , come spesso accade in Italia è stato modificato successivamente da alcuni decreti. In generale si distingue per attività che hanno l’obbligo di presentare il bilancio in contabilità e quelle invece che non sono obbligate.

Per i soggetti che hanno l’obbligo di approvazione e deposito del bilancio la formula è la seguente: patrimonio netto =capitale sociale+riserve+utili -perdite. Il socio avrà un quota di patrimonio netto in base alla propria quota di partecipazione alla società. Per i soggetti che non hanno l’obbligo di approvazione e deposito del bilancio la formula è la seguente: patrimonio netto =rimanenze finali + costo cespiti – ammortamenti + beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività e passività. Nei i soggetti che non hanno l’obbligo di approvazione e deposito del bilancio rientrano anche i professionisti e coloro che si sono avvalsi del regime forfettario.
Importante sottolineare come i dati da considerare sono quelli riferiti ai 2 anni precedenti a quelli della presentazione della Dsu. Ad esempio se stiamo presentando la Dsu nel 2025 dobbiamo considerare i dati del 2023.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Buoni fruttiferi scaduti. Cosa si può fare?

Cosa succede se ritroviamo un buono fruttifero scaduto? Tantissime persone si trovano nella situazione di aver ritrovato, magari dopo la morte di un familiare, un buono fruttifero postale che ormai è scaduto. Magari nel cassetto di un comò ben nascosto, oppure in qualche cartellina che conteneva documenti e ricevute. Cosa fare? Partiamo dal principio generale che nulla è perduto in quanto, anche se i buoni fruttiferi hanno una scadenza (in genere 10 anni dalla data di scadenza del buono), la giurisprudenza si sta sempre più orientando nel riconoscere come data di partenza per il conteggio dei 10 anni, quella del ritrovamento effettivo del buono. Mettiamo caso che il signor X ritrovi un buono della nonna in data 1/1/2010. Il buono aveva come data di scadenza il 31/12/1995. I giudici considerano come data effettiva per calcolare dieci anni quella de 1/1/2010. Ci sono associazioni che si occupano ormai solo di questa tipologia di situazione. La prassi è sempre la stessa. Bisogna compilare una “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE “ indicando gli elementi essenziali del ritrovamento. Di seguito vi proponiamo un fac-simile:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

La sottoscritta/Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..C.F. …………………………………………………………….. nata/o a ………………………………………………… (…)il ……………………. e residente a …………………………………………………………………………………. (…)in via …………………………………………………………….. n. …… di cittadinanza …………………………………,cellulare………………………………………………email…………………………………………………consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000DICHIARAdi aver ritrovato i seguenti “Titoli”  : ….”elenco completo dei Buoni postali/Titoli di credito rinvenuti”….nel mese di…..dell’anno….(breve indicazione del luogo e delle modalità di ritrovamento). Della circostanza di ritrovamento è a conoscenza il Sig./Sig.ra……..nato/a a…….il……….. 

Luogo …………………………………….Data …………………………
IL DICHIARANTE ……………………..………………………………

 

Una volta compilato il modello bisogna compilare una seconda dichiarazione che riguarda il rapporto di parentela con l’eventuale defunto (la cosiddetta Dichiarazione di Erede). A questo punto, dopo aver firmato il mandato dell’avvocato prescelto bisogna confidare nella giustizia che sempre più spesso sta dando ragione ai consumatori.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Il Fisco può ipotecare la prima casa di un contribuente in debito?

L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente per i debiti superiori a 20mila euro, anche se si tratta di una prima casa. Ma cosa è l’ipoteca? Si tratta di un diritto reale di garanzia. Nel caso in cui il contribuente abbia un debito nei confronti del fisco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può utilizzare l’ipoteca e il fermo amministrativo come misure precauzionali. Tuttavia, esistono condizioni e limitazioni. Prima di tutto, viene valutato il volume del debito. Solo per debiti superiori a 20mila euro si può iscrivere ipoteca e per un importo pari al doppio dell’importo che si sta chiedendo al contribuente. Ad esempio, se il debito è di 30mila euro, l’ipoteca sarà iscritta per 60mila euro. L’agenzia deve notificare al contribuente un preavviso di ipoteca per consentire l’iscrizione dell’ipoteca. Questo preavviso invita il contribuente a pagare il debito entro 30 giorni e lo avverte che, se non paga, l’ipoteca sarà iscritta su uno o più immobili identificati in precedenza. In realtà, a differenza di ciò che si pensa comunemente, il Fisco può iscrivere ipoteca sulla prima casa anche se non soddisfano i requisiti per l’espropriazione forzata. Ricordiamo che l’ipoteca si può iscrivere per debiti superiori a 20mila euro e l’espropriazione forzata per debiti superiori a 120mila euro. Il pignoramento immobiliare e l’esecuzione forzata non può essere effettuato se l’immobile rappresenta l’unica proprietà immobiliare del debitore, è destinato all’uso domestico e il debitore vi risiede ufficialmente, non è un immobile di lusso. Anche quando si può procedere al pignoramento si devono rispettare tre condizioni.  Il debito totale deve essere superiore a 120mila euro; gli immobili del debitore hanno un valore superiore a 120mila euro; sono passati sei mesi da quando è stata iscritta l’ipoteca e il debitore non ha ancora pagato.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Truffe nel settore dell’arredamento. Cerchiamo di difenderci.

Il settore dell’arredamento negli ultimi tempi ha incrementato le offerte rivolte ai propri clienti. Tuttavia ci sono state truffe, come ad esempio il fallimento aziendale e la mancata consegna di mobili già pagati, per cui è necessario tutelarsi. Per aiutare i consumatori a non commettere errori durante gli acquisti è bene distinguere, tra le infinite offerte sul mercato, quelle sospette. Un indizio può essere una campagna pubblicitaria aggressiva. Ad esempio tappezzare la città con cartelloni allettanti e volantini con scritte quali “vendita sottoscosto”, “finanziamenti agevolati”, “elettrodomestici in regalo”. Non sempre tali promesse vengono poi mantenute: l’operatore infatti mette fretta al potenziale acquirente spiegando che tali vantaggi sono disponibili solo per un tempo limitato.

Un altro indizio che può destare sospetti è la richiesta di versare una caparra troppo alta, ad esempio oltre il 30% del totale dell’ordine. In ogni caso è sempre meglio che tale pagamento sia indicato come “caparra”, e non come “acconto”, così da poter richiedere indietro il doppio in caso di inadempimento del venditore. E’ importante, in questa circostanza, pagare con bonifico, carta di credito o assegno anche se, le più ampie garanzie sono offerte dalla stipula di un finanziamento. In questo caso, qualora ad esempio il venditore dichiari fallimento, il consumatore potrà interrompere il pagamento delle rate e recuperare quelle già versate. Un ultimo consiglio: una volta individuato il venditore sarà bene consultare la camera di commercio per verificare da quanto tempo la società è operante sul mercato. Si possono anche fare ricerche on line per scoprire eventuali lamentele pregresse. Infine all’atto del contratto è bene indicare un termine essenziale per la consegna degli arredi, specificando che oltre tale data il contratto si intenderà risolto.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Cambio contatore del gas e bollette salatissime.

Oggi parliamo di un problema che si sta verificando sempre più spesso tra i cittadini a seguito alla sostituzione del contatore del gas. Infatti i vecchi contatori presentavano diverse problematiche tra le quali il malfunzionamento del display che impediva una corretta rilevazione dei consumi. Ad alcuni cittadini così, allorquando è stato sostituito il contatore sono arrivate bollette salatissimi, anche di 10000 euro come conguaglio dei consumi passati. Una bella gatta da pelare.  Come comportarsi in questo caso? Partiamo dal fatto che il fornitore di gas, quando non riesce a rilevare il dato reale, si basa su delle stime, che spesso risultano eccessive, soprattutto quando parliamo di seconde case o case disabitate. I calcoli del fornitore potrebbero dunque non coincidere, anche in maniera molto significativa con il consumo effettivo da imputare all’immobile. Facciamo un esempio pratico. In un caso di nostra conoscenza la bolletta elaborata era di 7600 euro. Negli ultimi 7 mesi erano stati ricostruiti consumi per quasi 20000 kw/h. L’utente ha avviato una pratica di reclamo chiedendo il verbale di sostituzione del vecchio contatore, all’interno del quale vi è la foto dell’ultima rilevazione effettuata prima del cambio. Contemporaneamente è stata comunicata al fornitore la discrepanza nei consumi energetici, con la richiesta della rettifica dei dati allineandoli con quelli reali. La pratica è abbastanza lunga, ci vogliono dai 4 ai 6 mesi e spesso necessita di una conciliazione presso un ente autorizzato. L’importante è contestare le rilevazioni stimate entro 30 giorni dal ricevimento dei dati. Ricordiamo come la sostituzione del contatore del gas deve avvenire in presenza del proprietario o di un suo delegato che deve sottoscriverlo. Altro elemento importante sta nel richiedere la sospensione della bolletta per evitare un aggravio di costi dovuti all’intervento di società di recupero del credito.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Isee 2025. Importante rinnovarlo in tempo.

Nei primi giorni di gennaio c’è un appuntamento importantissimo con l’Isee che tutti i consumatori devono ricordare. Soprattutto per chi usufruisce di bonus o misure a sostegno del reddito, è importante rinnovare il proprio isee a partire dal 1 gennaio 2025. Il 31.12.204 né infatti scaduta la validità di quello precedente. Anche se per alcuni bonus il vecchio isee rimane valido per qualche giorno è necessario provvedere a rinnovarlo. Parliamo di coloro che ad esempio usufruiscono del bonus asilo nido piuttosto che dell’assegno familiare o anche il bonus bollette per le famiglie numerose e il bonus per lo sconto sulla mensa scolastica . Sono tutti sostegni che necessito del rinnovo dell’indicatore che riguarda il reddito di riferimento. Come detto l’indicatore della situazione economica equivalente scade ogni anno e ogni inizio di anno nuovo si ripete l’iter per il rinnovo. Prendiamo per esempio l’assegno unico che riguarda una platea di persone molto ampia in quanto ha sostituito le detrazioni per figli a carico. La scadenza è fissata il 28 febbraio 2025, termine ultimo per rinnovare l’isee. In caso di dimenticanza l’importo dello stesso sarà ridotto al minimo di legge. A questo punto il beneficiario della misura potrà rinnovare l’indicatore della situazione economica equivalente entro il 30 giugno 2025. Se così sarà gli verranno riconosciuti anche gli arretrati non percepiti. A questo punto non rimane che ricordare le modalità a disposizione per il rinnovo dell’isee. La prima è quella messa a disposizione dalla stessa Inps sul proprio cassetto previdenziale. Ci si può collegare tramite spid, cns o cie e compilare on line la Dsu messa a disposizione. La seconda è quella di rivolgersi ad un caf che richiederà la documentazione necessaria. In questo caso il servizio è completamente gratuito in base alla convenzione stipulata tra i caf e l’inps. La terza ipotesi riguarda l’isee precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’importante è non dimenticare questa importante scadenza per non trovarsi con una sorpresa nel proprio portafoglio.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano